L’Albo Gestori Ambientali con la Circolare n. 7 del 28 luglio 2022 ha fornito chiarimenti in merito ad alcune specifiche modalità di trasporto dei rifiuti per le quali l’Albo ha ricevuto richieste di informazioni.
In sintesi la Circolare riportata in allegato fornisce indicazioni relativamente alla categoria e condizioni di iscrizione delle imprese che svolgono:
CABOTAGGIO
Ai sensi dell’articolo 2, punto n. 6) del Reg. (CE) n. 1072/2009 sono definiti cabotaggi i “trasporti nazionali di merci effettuati per conto terzi, a titolo temporaneo, in uno Stato membro ospitante, in conformità del presente regolamento”; essi riguardano, pertanto, le imprese estere che, eventualmente in Italia, in possesso di idoneo titolo, trasportano temporaneamente merci oppure rifiuti per conto terzi.
La Circolare dell’Albo in oggetto chiarisce che le imprese estere devono:
Viene inoltre chiarito che sul provvedimento di iscrizione e sul sito dell’Albo gestori ambientali dovrà essere riportata la seguente indicazione: “Iscrizione limitata al solo esercizio di trasporti di cabotaggio di rifiuti sul territorio italiano alle condizioni stabilite dalla vigente normativa sul trasporto internazionale di merci”.
Rimangono esclusi dai trasporti di cabotaggio di rifiuti sul territorio italiano le imprese stabilite in un Paese non appartenente all’Unione europea prive di licenza comunitaria al trasporto merci.
Resta altresì preclusa l’iscrizione all’Albo nelle categorie 1, 4, 5 a imprese di autotrasporto stabilite all’estero, per l’esercizio esclusivo di trasporti interni allo Stato italiano di rifiuti.
TRASPORTO COMBINATO TRANSFRONTALIERO DI RIFIUTI SUL TERRITORIO ITALIANO
Ai sensi alla Direttiva 92/106/CEE, che disciplina alcuni trasporti combinati di merci tra Stati membri, recepita in Italia con DM Trasporti e Navigazione del 15 febbraio 2001, prot. n. 28T e successive modificazioni, si intende per trasporti combinati “i trasporti di cose fra Stati membri dell'Unione europea o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo nei quali l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi e oltre) effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada […]”.
L’articolo 4 del menzionato decreto prevede inoltre che “I vettori stradali stabiliti in uno degli Stati dell’Unione europea o aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, e che possiedono i requisiti per l’accesso alla attività e al mercato per il trasporto di cui all’art. 1, possono effettuare […] tragitti stradali iniziali e/o terminali che costituiscono parte integrante del trasporto combinato anche quando non comprendono il varco di una frontiera”.
La Circolare dell’Albo in oggetto chiarisce che:
TRASPORTO TRANSFRONTALIERO DI RIFIUTI ESERCITATO DA IMPRESE STABILITE IN ITALIA
In merito al trasporto transfrontaliero, la Circolare in oggetto precisa che le imprese stabilite in Italia ed iscritte in una o più delle categorie 1, 4 e 5 dell’Albo possono esercitare, se in possesso della licenza comunitaria ex art. 8 del Reg. (CE) n. 1072/2009 (o internazionale) e nei limiti della normativa trasporto internazionale merci, anche l’attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti senza iscriversi anche alla categoria 6 come previsto dall’art. 8, comma 3 del DM 120/2014.
Tale condizione si applica anche nel caso l’impresa sia stabilita all’estero, ma iscritta all’Albo nelle categorie 1, 4, 5 per trasporti di cabotaggio di rifiuti in Italia.
Nel rinviare al testo della Circolare Albo in oggetto, si rimane a disposizione per informazioni e aggiornamenti.