AssoAmbiente

Circolari

2022/224/SA-SPL/TO

L’AGCM si è pronunciata con parere del 5 agosto 2022 in merito all’errata interpretazione dell’art. 238, comma 10, TUA da parte di ANCI/Ifel e del Comune di Castelvetrano i quali si sono espressi, a seguito della novella normativa del 2020, nel senso che le utenze non domestiche (UND) possono sì esercitare l’opzione di conferire al di fuori del servizio pubblico, ma a condizione che tale conferimento riguardi tutti i rifiuti simili agli urbani che producono e non anche con riguardo a loro singole frazioni.

Si ricorda che la normativa nazionale vigente prevede la facoltà dell’utenza non domestica di scegliere l’operatore economico privato per la gestione anche solo di alcune tipologie di rifiuti urbani prodotti, con la possibilità di ottenere una riduzione della parte variabile della tariffa in proporzione alla quantità di rifiuti avviati a riciclo/recupero autonomamente. Non si tratta in tali casi di una scelta per il distacco dal servizio pubblico nella sua totalità – con esclusione dalla corresponsione della componente variabile della tariffa – ma di “uscita” parziale dagli obblighi di conferimento al pubblico laddove si sia ritenuto più affine alle proprie necessità conferire una o più frazione dei rifiuti prodotti ad operatori che operano nel mercato.

L’Autorità, al centro del dibattito in merito alla recente legge per la concorrenza 2021 (cfr. circolare Assoambiente n. 220/2022) non ritiene condivisibile la posizione espressa dal Comune di Castelvetrano e da ANCI/Ifel, perché idonea a privare di effettività la facoltà, riconosciuta alle UND, di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico. Infatti, tutte le volte in cui nel territorio in cui operano le UND non fossero attivi soggetti industriali ai quali conferire tutte le frazioni di rifiuto simile all’urbano prodotto, esse sarebbero, di fatto, costrette ad aderire al servizio pubblico, pur in presenza di operatori privati potenzialmente più efficienti per il trattamento di singole tipologie di rifiuto, assicurando, per contro, al gestore del servizio di igiene urbana un’ingiustificata estensione della propria privativa.

In definitiva – secondo l’AGCM - l’interpretazione della norma data dal Comune e da ANCI/Ifel finirebbe per scoraggiare il conferimento di rifiuti recuperabili al di fuori del servizio pubblico da parte delle UND, mortificando la prevista possibilità di un loro conferimento a mercato, attraverso un’ingiustificata restrizione dal lato della domanda, che assicurerebbe, per contro, un considerevole ampliamento della privativa in favore del gestore del servizio pubblico di igiene urbana.

Nel rinviare al parere dell’AGCM in allegato, per gli opportuni approfondimenti, rimaniamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento.

» 02.09.2022
Documenti allegati

Recenti

13 Ottobre 2025
2025/366/SAEC-GIU/CS
Sentenza TAR Veneto su autorizzazione EoW terre e rocce da scavo
Leggi di +
13 Ottobre 2025
2025/365/SAEC-GIU/PE
Interpello MASE su bonifica area inquinata da amianto
Leggi di +
13 Ottobre 2025
2025/364/SAEC-NOT/PE
UE – Rettifica UE 2025/90795 su comunicazione ETS
Leggi di +
13 Ottobre 2025
2025/363/SAEC-NOT/PE
REGIONE LOMBARDIA – Approvazione elenco Comuni idonei spandimento fanghi
Leggi di +
10 Ottobre 2025
2025/362/SAEC-NOT/PE
ANAC – aggiornato Bando tipo n. 1/2023
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL