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2022/225/SAEC-NOT/PE

Con la Legge 4 agosto 2022, n. 127 (Legge di delegazione europea 2021) arriva la delega al Governo anche per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE (G.U. n. 199 del 26 agosto 2022).

La Legge di delegazione europea, in vigore dal 10 settembre 2022, contiene le disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'UE e insieme alla Legge europea è lo strumento per l’adeguamento all'ordinamento europeo introdotto dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Tra i provvedimenti di interesse si segnalano in particolare:

  • Articolo 20 che reca delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1071/2009, n. 1072/2009 e n. 1073/2009, in materia di trasporto su strada di merci e persone, nonché alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2020/1054 e 2016/403, in materia di condizioni di lavoro dei conducenti e sull'uso dei tachigrafi, al regolamento (UE) n. 165/2014, in materia di tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, e al regolamento (UE) 2020/1055, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su strada);
  • Articolo 19 che reca delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003).

Per quanto riguarda la delega in materia di prodotti fertilizzanti, il Governo dovrà adottare, entro il 10 settembre 2023, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009 (che ricordiamo ha carattere volontario). Tra i princìpi e criteri direttivi a cui dovrà attenersi il Governo sono riportati anche:

  • ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni, anche con riguardo all'utilizzo dei fanghi di depurazione, salvo che il fatto costituisca reato;
  • destinare i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie […] al miglioramento dell'attività di sorveglianza sul settore dei fertilizzanti e sul ciclo di trattamento dei fanghi di depurazione nonché delle campagne comunicative di sensibilizzazione.

Attualmente il regolamento (UE) 2019/1009, sebbene formalmente attuativo dal 16 luglio 2022, risulta inapplicabile in Italia non essendo ancora stata implementata la struttura amministrativa e di certificazione necessaria alla verifica di conformità dei prodotti, passo obbligato per la loro immissione in consumo. Resta in vigore la norma nazionale sui fertilizzanti (D.lgs. n. 75/2010) e, salvo le nuove prossime disposizioni, i prodotti fertilizzanti non annoverati tra quelli rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2019/1009 possono continuare ad essere prodotti ai sensi della normativa nazionale. Ricordiamo che il regolamento, che si rivolge ai fabbricanti di fertilizzanti che desiderino immettere sul mercato prodotti liberamente commercializzabili al di fuori dei confini nazionali, include, tra i materiali costituenti anche il compost ed il digestato e tra i PFC anche il correttivo calcico.

A livello europeo, la Commissione ha avviato una consultazione al fine di raccogliere proposte per l’aggiornamento dell’allegato al regolamento (EU) 2019/1009 sui prodotti fertilizzanti (FPR) per un adeguamento al progresso tecnico (anche quello relativo al riciclaggio dei rifiuti come i fanghi da depurazione) e per facilitare l'accesso al mercato interno e la libera circolazione dei prodotti fertilizzanti dell'UE.

I prodotti fertilizzanti dell'UE interessati da tali modifiche devono soddisfare le seguenti condizioni:

  1. oggetto di scambi significativi sul mercato interno e
  2. non presentano rischi (salute, sicurezza, ambiente) e garantiscono l'efficienza agronomica.

Per partecipare all’indagine si rimanda al link sul sito della Commissione (disponibile qui) e si ricorda che la raccolta informazioni si concluderà il prossimo 16 settembre 2022 (le proposte presentate dopo tale data saranno raccolte e considerate per futuri sviluppi a medio e lungo termine).

Ad ogni buon fine ricordiamo che l’art. 19 (“cessazione della qualifica di rifiuti”) dispone che il regolamento (EU) 2019/1009 “definisce criteri in conformità dei quali un materiale che costituisce un rifiuto secondo la definizione di cui alla direttiva 2008/98/CE può cessare di essere un rifiuto se contenuto in un prodotto fertilizzante dell’UE conforme. In tali casi l’operazione di recupero ai sensi del presente regolamento viene eseguita prima che il materiale cessi di essere un rifiuto e il materiale è ritenuto conforme alle condizioni di cui all’articolo 6 di tale direttiva e si considera pertanto che abbia cessato di essere un rifiuto dal momento in cui è stata redatta la dichiarazione UE di conformità”.

Nel rinviare al testo della Legge di delegazione europea disponibile in allegato, rimaniamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento.

» 02.09.2022
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