Il TAR Puglia, con sentenza n. 1303 del 16/09/2025 si è pronunciato su un ricorso proposto da una azienda contro il Comune di Ostuni e nei confronti dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti (AGER), con il quale la società lamentava una subita modifica in riduzione del canone dovuto dal Comune per l’anno 2024 nonostante la già intervenuta validazione dell’aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario (PEF), con relativa determinazione del canone da corrispondere al medesimo gestore del servizio per il biennio 2024/2025.
Il ricorrente chiedeva, pertanto, (i) l’annullamento dei relativi atti e (ii) l’accertamento del proprio diritto a vedersi riconoscere la revisione del canone dovuto nella misura già determinata da AGER all’esito della procedura di validazione dell’aggiornamento del PEF anno 2024/2025.
In particolare, la società ricorrente aveva sostenuto che, una volta intervenuta la validazione del PEF ad opera dell’ente territorialmente competente AGER, con conseguente presa d’atto del Comune, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto non avrebbe potuto effettuare una propria valutazione del PEF con riferimento alla determinazione dei costi indicati dal gestore, dovendo invero limitarsi a riscontrare la richiesta di revisione avanzata dal gestore, riportandosi alla validazione già effettuata da AGER.
Il TAR Puglia ha ritenuto il ricorso azionato dall’azienda meritevole di accoglimento, con conseguente annullamento degli atti con lo stesso gravati. Il Giudice amministrativo ha sostenuto che dalla disciplina normativa vigente non sia possibile ricavare “alcun potere per l’Amministrazione comunale di vagliare e modificare il piano economico del gestore, incidendo conseguentemente in peius sul canone a questi dovuto per l’espletamento del servizio”. Il Comune fruitore del servizio non dispone, invero, del potere di sottoporre a correttivo una validazione già effettuata dall’ente territorialmente competente ovvero di ridurre il canone dovuto al soggetto gestore.
Per maggiori informazioni si rimanda al testo della sentenza in allegato.