AssoAmbiente

Circolari

2022/232/SA-GIU/LE

Le zone di svuotamento dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti, secondo la Suprema Corte, non possono tecnicamente costituire un "luogo di lavoro" ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 (TU Sicurezza).

Ciò è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 23 agosto 2022, n. 31478 secondo la quale, l'ipotesi alternativa, implicherebbe che qualunque tratto di strada pubblica o privata ove siano posizionati dei cassonetti costituisce di per sé luogo di lavoro, “rimettendo quindi al gestore del servizio di raccolta il compito di provvedere alla messa in sicurezza di aree sulle quali egli non ha potere conformativo, potendo esclusivamente valutare se ricorrere ad un mezzo o ad un altro” al fine di evitare di esporre i lavoratori a rischi di natura lavorativa.

Con tale pronuncia la Suprema Corte ha annullato (senza rinvio) la sentenza con la quale la Corte di Appello di Torino aveva condannato i responsabili dell’azienda gestore dei rifiuti urbani per l’omicidio colposo (ex articolo 589 C.p.) di un passante, a seguito di investimento avvenuto durante l’effettuazione del servizio di raccolta dei rifiuti, in violazione degli articoli 18 e 19 del "TU Sicurezza".

Secondo il Giudice, nel caso specifico, il sinistro, pur avvenuto "in occasione dello svolgimento di un'attività lavorativa", non è dipeso da una violazione della normativa antinfortunistica in quanto l’eventoè avvenuto al di fuori della sfera di gestione del datore di lavoro, che si è limitato ad adibire all'attività un automezzo specificamente omologato quale monoperatore, periodicamente e positivamente revisionato, in quanto dotato di tutti gli ausili e dispositivi di sicurezza. L’avvenimento, piuttosto, è stato cagionato dalla strutturale difettosità di un automezzo che, pur essendo regolarmente omologato, non consentiva la piena visuale della zona retrostante a causa di un "cono d'ombra" non coperto né dagli specchietti retrovisori, né dalla telecamera posteriore.

Per ogni approfondimento si rinvia alla Sentenza allegata.

» 07.09.2022
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