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Circolari

2022/238/SAEC-GIU/LE

L'autorizzazione all'attività di autodemolizione rilasciata dal Comune in base a una norma regionale vigente al tempo ma poi sub iudice dichiarata costituzionalmente illegittima, è annullabile. 

Così si è espresso il Tar Lazio con la sentenza 6 settembre 2022, n. 11548 accogliendo il ricorso di un’impresa titolare di un impianto di trattamento di veicoli fuori uso che si è rivolta ai Giudici amministrativi per richiedere l’annullamento di una determina dirigenziale ricevuta dal Comune recante la conclusione negativa del procedimento di autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006.

Nella sentenza si legge che la L.R. Lazio 27/1998 affidava, ex articolo 6, comma 2, lettere b) e c), il potere di autorizzare gli impianti di trattamento di veicoli fuori uso ai Comuni e che tale normativa veniva dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza 189/2021 perché in contrasto col Dlgs 152/2006 (v. circolare associativa n. 253/2021). 

Secondo i Giudici, l'effetto della pronuncia, è quello di caducare erga omnes nonché retroattivamente (dal 29 aprile 2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006) la norma regionale che assegnava ai Comuni il potere di autorizzare l'attività di autodemolizione in considerazione del fatto che “la potestà legislativa esclusiva in materia ambientale comporta la legittimazione del solo Legislatore nazionale a definire l’organizzazione delle corrispondenti funzioni amministrative sicché deve escludersi che le funzioni amministrative già conferite dallo Stato alla Regione possano essere da quest’ultima riallocate presso un altro ente infra-regionale quale il Comune, comportando una modifica, mediante un atto legislativo regionale, dell’assetto di competenze inderogabilmente stabilito da legge nazionale”.

Se in linea generale la legittimità di un provvedimento va verificata con riferimento alla normativa vigente alla data della sua emanazione, tuttavia, quando nel corso del giudizio sopraggiunga una sentenza di incostituzionalità della norma sulla cui base il provvedimento impugnato è stato adottato, il Giudice deve annullarlo, costituendo il sopravvenuto accertamento della incostituzionalità della norma profilo invalidante l'atto stesso. 

Come sopra anticipato, la pronuncia d’illegittimità costituzionale di una norma di legge (in base al combinato disposto dell'art. 136 Cost. e dell'art. 30 L. 11 marzo 1953 n. 87) determina la cessazione della sua efficacia erga omnes ed impedisce, dopo la pubblicazione della sentenza del Giudice, che essa possa più essere comunque applicata ai rapporti giuridici in relazione ai quali risulti rilevante.

A tal proposito ricordiamo, comunque, che il divieto di applicazione della norma dichiarata illegittima – indirizzato alla generalità dei soggetti preposti all’applicazione del diritto (i giudici e l’amministrazione) ed ai cittadini – si ripercuote e spiega la sua efficacia ovviamente in tutti i casi in cui quella norma può trovare applicazione, vale a dire in processi ancora pendenti ovvero, per i rapporti giuridici ad essa relativi che non hanno ancora raggiunto la fase patologica della lite, in situazioni nelle quali, ad esempio, non è ancora scaduto il termine di prescrizione o decadenza per l’esercizio di un diritto ovvero non è divenuto inoppugnabile un atto amministrativo. I rapporti esauriti, invece, sfuggono alla retroattività delle sentenze di accoglimento perché, con la sola eccezione della materia penale dominata dal principio del favor rei (art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953), restano regolati dalla norma dichiarata invalida. L’individuazione di detti rapporti può in prima approssimazione limitarsi a quelli coperti da sentenze passate in giudicato ed a quelli ormai cristallizzati dal decorso del tempo.

La sentenza del TAR così si esprime sul punto: “gli effetti dell’incostituzionalità non si estendono ai diritti quesiti e ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento al quale l’ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo”.

Si rinvia alla Sentenza allegata per eventuali ulteriori approfondimenti.

» 14.09.2022
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