AssoAmbiente

Circolari

2022/248/SAEC-NOT-FIN/LE

Entra in vigore oggi 23 settembre 2022 la legge n. 142 del 21 settembre 2022, n. 91, che converte, con modificazioni, decreto legge 9 agosto 2022, n. 115 recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali ed industriali – cd. Decreto Aiuti-bis (G.U. n. 221 del 21.09.2022). 

Il provvedimento conta 44 articoli e 5 allegati ed è suddiviso nei seguenti capitoli:

  • Capo I Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti;
  • Capo II Misure urgenti relative all’emergenza idrica;
  • Capo III Regioni ed enti territoriali;
  • Capo IV Misure in materia di politiche sociali e salute e accoglienza;
  • Capo V Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni alle imprese, di investimenti in aree di interesse strategico e in materia di contratti pubblici;
  • Capo VI Istruzione e Università;
  • Capo VII Disposizioni in materia di giustizia;
  • Capo VIII Disposizioni finanziarie e finali.

 La Legge, promulgata soprattutto per contrastare il caro-energia, prevede, per quanto di più diretto interesse delle imprese:- la temporanea sospensione, fino al 30 aprile 2023, dell’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente, ai venditori di energia elettrica e di gas naturale, di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo della fornitura. Inoltre, fino alla data di cui sopra, sono inefficaci i preavvisi già comunicati dai venditori di energia elettrica e di gas naturale ai propri clienti prima della data di entrata in vigore del presente decreto per le suddette finalità, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate (art. 3);- la proroga, al 31 dicembre 2022, della scadenza delle disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche, ovvero l'obbligo di notifica preventiva a MISE e MAECI per le imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare materie critiche rilevanti per l’interesse nazionale, inclusi i rottami ferrosi non originari dell’Italia, fuori dall'Unione europea (art. 3 comma 2-bis);- l’azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il quarto trimestre 2022 demandando ad ARERA il compito di provvedere. Tale misura riguarda sia le utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione (con potenza disponibile fino a 16,5 kW) che le utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione (art. 4);- la riduzione dell’IVA (al 5%) e degli oneri generali nel settore del gas metano usato per combustione per usi civili e industriali relativamente alle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi di ottobre, novembre e dicembre 2022 ed altre misure specifiche al fine di contenere sempre per lo stesso periodo, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale (art. 5);- un contributo straordinario per l'acquisto di energia elettrica, a favore delle imprese energivore che hanno subìto un incremento superiore al 30% dei costi per kWh della componente energia elettrica, sotto forma di credito d'imposta del 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022 (art. 6);- la proroga, al 30 giugno 2023, del meccanismo di compensazione previsto dall’articolo 15-bis del decreto-legge n. 4/2022 per gli impianti di generazione da fonte rinnovabile beneficiari di premi fissi o entrati in esercizio prima del 2010 e non beneficiari di incentivi (art. 11);- un innalzamento del limite di welfare (art. 12);- che gli enti di governo dell’ambito che non abbiano ancora provveduto all’affidamento del servizio idrico integrato, così come previsto dall’art. 149- bis del d.lgs. 152/06, adottino gli atti di propria competenza entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento. Nelle more il Presidente della Regione esercita i poteri sostitutivi, previa comunicazione al Ministero della transizione ecologica e all’Arera, affidando il servizio entro sessanta giorni. Gli enti di governo dell’ambito ovvero i Presidenti della Regioni, tramite apposite convenzioni, possono avvalersi di un soggetto societario a partecipazione interamente pubblica con esperienza in progetti di assistenza alle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di organizzazione, pianificazione ed efficientamento dei servizi pubblici locali (art. 14);- proroghe in materia di lavoro agile (art. 23-bis e 25-bis);- la possibilità di istituire, con successivo DPCM, aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi che prevedano investimenti pubblici o privati (anche cumulativamente) di importo non inferiore ad euro 400.000.000,00 relativi ai settori di rilevanza strategica. Ai predetti fini, sono di rilevanza strategica i settori relativi alle filiere della microelettronica e dei semiconduttori, delle batterie, del supercalcolo e calcolo ad alte prestazioni, della cibersicurezza, dell'internet delle cose (IoT), della manifattura a bassa emissione di CO2, dei veicoli connessi, autonomi e a basse emissioni, della sanità digitale e intelligente e dell'idrogeno, individuate dalla Commissione Europea come catene strategiche del valore (art. 32);- l’inserimento, nell’ambito del D.Lgs. n. 152/2006, dell’articolo 27-ter che contiene la disciplina riguardante il procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per settori di rilevanza strategica di cui all’art. 32 (precedente punto) ed individua nella regione l’autorità competente. Tali interventi devono essere caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA o, laddove necessario, a VAS; la disposizione prevede altresì che per i piani e i programmi afferenti ai settori strategici che siano stati considerati assoggettabili a valutazione ambientale strategica, la valutazione ambientale strategica è integrata nel procedimento autorizzatorio unico accelerato (art. 33);- specifiche disposizioni per l'adeguamento dei prezzi negli appalti di lavori per impianti di energia elettrica volte a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione nonché dei carburanti e dei prodotti energetici. In particolare, l'articolo in questione prevede che per i contratti di appalto di lavori sottoscritti tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2021 e funzionali all’esecuzione degli interventi di realizzazione, efficientamento o ripotenziamento di impianti di energia elettrica di potenza superiori a 300 MW termici, anche strumentali alla produzione di nuova capacità di generazione elettrica, i committenti adeguano i prezzi dei materiali da costruzione e di produzione, riconoscendo un incremento pari alla differenza fra le risultanze dei principali indici delle materie prime rilevati da organismi di settore o dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) al momento della contabilizzazione o dell’annotazione delle lavorazioni eseguite, rispetto a quelli rilevati al momento della sottoscrizione dei relativi contratti, nei limiti del 20% (art. 34-bis);- il rifinanziamento di strumenti di sviluppo industriale del MISE con il fine di rafforzare ed attuare gli interventi contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 35).

Il provvedimento interviene anche su altri temi tra cui: nuova definizione delle liti pendenti in Cassazione per controversie tributarie, disposizioni in materia di sport, modifiche al limite di impignorabilità delle pensioni, incremento delle risorse per l’indennità una tantum dei lavoratori autonomi, disposizioni in materia di interventi di ricostruzione e di attuazione degli interventi del PNRR per i comuni interessati da eventi sismici, edilizia penitenziaria, trasporto pubblico locale, turismo.

Segnaliamo infine che è stato approvato (ma non ancora pubblicato in GU) il DL Aiuti-ter che introduce ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui vi forniremo approfondimenti con successiva comunicazione non appena il provvedimento verrà pubblicato in GU.

Si rimanda a successive comunicazioni per gli approfondimenti in materia di proroghe di lavoro agile.

Rinviamo al testo coordinato “Decreto Aiuti-bis”, disponibile qui per gli opportuni approfondimenti.

» 23.09.2022

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