Nell'irrogazione delle sanzioni per violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) relativa ad un impianto di trattamento rifiuti, l'Amministrazione può applicare quella più appropriata senza obbligo di gradualità.
Questo è quanto stabilito dal Tar Lombardia con la Sentenza n. 860 del 13 settembre 2022 che ha confermato la legittimità della revoca dell'autorizzazione integrata ambientale operata dalla Provincia ai sensi dell'articolo 29-decies, D.Lgs n. 152/2006 nei confronti di un impianto di trattamento di rifiuti liquidi e fangosi non pericolosi perché in seguito ad alcuni controlli erano emerse violazioni dell'autorizzazione rilasciata.
Di fronte alle doglianze dell'impresa ricorrente i Giudici hanno sottolineato che “se è ben vero che l’articolo 29 decies, comma 9, D.Lgs. n. 152/2006 prevede una serie di sanzioni per il caso di inosservanza delle prescrizioni dell’AIA o addirittura di esercizio dell’attività in assenza di titolo autorizzatorio, che vanno dalla semplice diffida, alla sospensione dell’attività e alla chiusura dell’impianto, è altrettanto vero che la disposizione non prevede affatto che si debba partire dalle sanzioni meno gravi e applicare quelle via via più gravi solamente in caso di reiterazione della violazione. La scelta della sanzione più appropriata in relazione alla violazione commessa è lasciata alla discrezionalità della Provincia, che può anche disporre quella più grave – come per l’appunto nel caso di specie – anche senza aver prima diffidato l’autore dell’illecito”.
Si rinvia alla Sentenza in allegato per ulteriori dettagli.