AssoAmbiente

Circolari

2022/255/SAEC-NOT/LE

E’ stato pubblicato ieri sul sito della Commissione Europea – TRIS (disponibile qui) lo schema di regolamento recante disciplina del registro elettronico del sistema di tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’art 188-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (R.E.N.T.Ri.), di cui, per comodità riportiamo in allegato il testo.

A partire quindi dal 29 settembre 2022 decorrono i 90 gg del periodo sospensivo (cd. stand still) che terminerà il prossimo 30 dicembre: nel corso di questi tre mesi a livello nazionale viene sospeso l’iter del provvedimento in attesa del parere circostanziato da parte della Commissione Europea e/o gli Stati Membri. Decorso tale termine, se la Commissione europea non richiederà maggiori approfondimenti, verrà dato il nulla osta a procedere alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che potrebbe avvenire quindi entro fine anno.

Ricordiamo che sullo schema di decreto in oggetto era stata avviata una rapida consultazione con gli stakeholder ad aprile scorso a cui Assoambiente unitamente ad Utilitalia, dopo aver coordinato i contributi giunti dalle imprese associate, aveva risposto segnalando puntualmente le macro-criticità riscontrate nello schema di provvedimento e inviando motivate proposte di modifica nell’intento di collaborare alla definizione di un testo che andasse a regolamentare una tracciabilità operativamente praticabile e, in particolar modo per la filiera dei gestori dei rifiuti, interoperabile con i sistemi gestionali esistenti nelle imprese (v. circolare Assoambiente n. 155/2022).

A seguito della consultazione, Assoambiente, unitamente ad altre sigle associative, aveva scritto al MiTE per ricevere riscontri sullo stato di avanzamento della definizione del decreto (v. circolare Assoambiente n. 214/2022). Nel frattempo il MiTE aveva trasmesso la bozza al MEF per il previsto concerto e solo a seguito del riscontro di quest’ultimo ha organizzato un incontro di aggiornamento con le Associazioni la scorsa settimana. In tale occasione l’Associazione ha ribadito la necessità, in quanto non citata tra le proposte accolte, di superare la attualmente prevista tracciabilità dei rifiuti puntuale all’interno degli impianti e di procedere con la massima urgenza all’istituzione del già richiesto tavolo di monitoraggio (vedi Manifesto stakeholder – circolare associativa n. 155/2022) per avviare un proficuo confronto tra rappresentanti delle imprese e Ministero competente.

Il Presidente Albo Gestori Ambientali (si ricorda che l’Albo è l’Organo incaricato di fornire alla Direzione Economia Circolare del MiTE il supporto tecnico operativo nell’implementazione del RENTRi) sia nell’ambito del Comitato Nazionale di cui l’Associazione fa parte che in occasione dei webinar recentemente organizzati, ha invitato le aziende a proseguire o aderire alla sperimentazione che andrà avanti nei prossimi mesi fino alla scadenza prevista per l’iscrizione da parte di tutti i soggetti obbligati (30 mesi a partire dall’entrata in vigore del decreto) e a segnalare al portale RENTRi (qui) eventuali criticità, anche eventualmente legate all’implementazione dell’interoperabilità.

Sulla base di una prima rapida lettura dello schema di Regolamento, reso noto ieri, risultano siano state accolte alcune delle criticità segnalate:

  • 13, comma 1 lett. a) e art. 15, comma 1 - Iscrizione al RENTRi, con obbligo di trasmissione dei dati del registro, a partire da 18 mesi dall’entrata in vigore del decreto ed entro 60 giorni (prima erano 12 mesi ed entro 30 giorni) per i primi soggetti obbligati (tra cui rientrano gestori rifiuti, intermediari e commercianti, trasportatori e produttori al di sopra di 50 dipendenti);
  • 15, comma 2 - trasmissione dati del Registro entro la fine del mese successivo a quello a cui i movimenti si riferiscono (prima era entro i primi 15 giorni del mese successivo);
  • 9, comma 1 - entrata in vigore dei nuovi modelli di registro e formulario a partire da 18 mesi dall’entrata in vigore del decreto;
  • 8, comma 2 - eventuali modifiche alle specifiche tecniche di registri e formulari si applicano decorsi 6 mesi;
  • 4, commi 3 e 4 - per i soggetti obbligati al RENTRi il registro è tenuto in modalità digitale dalla data di iscrizione; i soggetti a cui l’obbligo si applica successivamente utilizzeranno i nuovi modelli, stampandoli dal portale del RENTRi in format esemplare e vidimandoli su carta dalle CCIAA (come avviene attualmente);
  • 12, commi 1 e 2 - inserito elenco soggetti obbligati all’iscrizione al Rentri (prima c’era semplice rinvio all’art. 6 della Legge n. 12/19);
  • 5, comma 3 - il formulario, ferma restando la responsabilità del produttore/detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, può essere emesso e compilato a cura del trasportatore;
  • 7, comma 8 - l’obbligo di tenuta dei formulari in modalità digitale si applica a partire da 30 mesi dall’entrata in vigore del decreto;
  • 15, comma 3 e art. 7, comma 3 - superata la necessità di inviare al RENTRi i dati del formulario (relativamente ai soli rifiuti pericolosi), prima della partenza del mezzo di trasporto; ma resta ferma la necessità che il documento sia compilato digitalmente prima della partenza, sui dispositivi “locali” dei soggetti coinvolti nel trasporto e sia man mano compilato nei vari passaggi al fine di renderlo disponibile agli enti di controllo;
  • ALLEGATO 3 - contenimento costi iscrizione che per i gestori, intermediari, trasportatori e produttori al di sopra dei 50 dipendenti ammontano a 100 euro per il primo anno e a 60 euro per gli anni successivi in riferimento a ciascuna unità locale;
  • 16, comma 1 - confermata la necessità di disporre sui mezzi di trasporto di rifiuti pericolosi di sistemi di geolocalizzazione ma eliminato l’obbligo di conservazione dei relativi dati per tre anni.

Nel rimanere a disposizione per ogni informazione, si rinvia al testo dello schema di decreto, riportato in allegato, per ulteriori approfondimenti e si rimanda a prossime comunicazioni per aggiornamenti sulla materia.

» 30.09.2022
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