Il dimezzamento dei termini per chiudere il procedimento di rinnovo dell'iscrizione all'Albo gestori ambientali non può essere esteso ad altri termini, ad esempio quelli previsti per la presentazione delle garanzie finanziarie.
Il Tar Friuli Venezia Giulia con Sentenza n. 364 del 15 settembre 2022, ha bocciato il diniego del rinnovo dell'iscrizione all'Albo gestori ambientali che la sede regionale dell'Albo aveva comunicato ad una impresa in ragione del mancato rispetto del termine decadenziale (dimezzato) per la produzione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 15, comma 10, del Dm 3 giugno 2014, n. 120 (45 giorni invece di 90).
Per i Giudici amministrativi infatti la disposizione dell'articolo 22 ("Rinnovo dell'iscrizione all'Albo") del DM n. 120/2014 che stabilisce che "i termini previsti per la conclusione del (…) procedimento sono ridotti alla metà", va riferita ai soli tempi "governati" dall'Amministrazione procedente (e al cui rispetto la medesima è obbligata). Infatti estendere il principio del dimezzamento a tutti i termini procedimentali e non solo a quelli previsti per la conclusione del procedimento — i soli ad essere testualmente contemplati dalla norma – rischierebbe di tradursi in un immotivato aggravio procedimentale (specie per gli operatori esteri che incontrano grosse difficoltà ad ottenere e produrre una fidejussione bancaria idonea) in contrasto col principio di non aggravare il procedimento amministrativo e con la buona fede e collaborazione tra pubblico e privato (articoli 1, commi 2 e 2-bis, legge 241/1990)”.
Si rimanda alla Sentenza, in allegato alla presente, per ulteriori dettagli.