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Circolari

2022/270/SAEC-NOT/TO

È stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Finanze del 28 settembre 2022, adottato ai sensi e per gli effetti dell’art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 560/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), con il quale sono stati individuati i limiti e le condizioni per l’operatività della causa di esclusione dalla partecipazione a una procedura d’appalto degli operatori economici che hanno commesso gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale (G.U. del 12 ottobre 2022, n. 239).

Più in particolare, il decreto specifica che si considera violazione l’inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla:

  • notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici;
  • notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici;
  • notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36 -bis e 36 -ter del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54 -bis del d.P.R. n. 633/1972.
     

Soglie di gravità delle violazioni - Nel provvedimento, all’art. 3, vengono stabilite le soglie di gravità delle violazioni. In particolare, si considera grave la violazione quando comporta l’inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10% del valore dell’appalto. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l’operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico. In ogni caso, l’importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro.

Casi di violazioni non definitivamente accertate - La violazione grave si considera non definitivamente accertata, e pertanto valutabile dalla stazione appaltante per l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all’obbligo di pagamento e l’atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati.

Le violazioni non rilevano ai fini dell’esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione alla procedura d’appalto se è intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all’operatore economico non passata in giudicato, sino all’eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, o qualora siano stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa.

Inoltre l’Agenzia delle Entrate, su richiesta della stazione appaltante, rilascia la certificazione relativa ai tributi e che la SA può utilizzare per valutare l’esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione alla procedura d’appalto.

Applicazione delle disposizioni del Decreto - Il MEF specifica che, nelle more dell’adozione del provvedimento previsto dall’art. 81, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici e in ogni caso dell’operatività della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, vanno applicate le indicazioni operative contenute nella deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 dell’Autorità nazionale anticorruzione e successivi aggiornamenti.

Nel rinviare al testo del Decreto, in allegato, per gli opportuni approfondimenti, rimaniamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento.

» 14.10.2022
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