AssoAmbiente

Circolari

2022/276/SAEC-NOT/CS

Pubblicato il Decreto 27 settembre 2022 n° 152 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerali (G.U. n. 246 del 20.10.2022), in vigore dal 4 novembre 2022.

Nel far seguito alle precedenti comunicazioni in materia (v. da ultimo circolare associativa n. 148/2022), tale provvedimento, in linea con quelli precedenti riguardanti altri flussi di rifiuti, stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale (riportati nella tabella 1 dell’Allegato 1 tra i rifiuti ammissibili), sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi dell’articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006. Viene inoltre specificato come, in via preferenziale, i rifiuti ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengano da manufatti sottoposti a demolizione selettiva. Per i rifiuti non riportati nella tabella 1 le operazioni di recupero finalizzate all’EoW sono da autorizzarsi secondo quanto previsto agli articoli 208, 209 e 211 del D.Lgs. 152/2006.

Dopo le definizioni il decreto riporta i criteri attestanti la cessazione della qualifica di rifiuto (art. 3) stabilendo che i rifiuti inerti cessano di essere qualificati come tali se sono conformi ai criteri di cui all’Allegato 1. Questo in particolare, oltre all’elenco dei rifiuti ammissibili, riporta le verifiche da svolgere sui rifiuti in ingresso (lett. b), il processo di lavorazione minimo da effettuare e le modalità di deposito presso il produttore (lett. c), i requisiti di qualità che l’aggregato recuperato è tenuto a rispettare (lett. d), suddividendoli in controlli sull’aggregato (con una serie di parametri chimici da ricercare con relativi valori limite) e test di cessione sull’aggregato recuperato (con analiti da ricercare e valori limite), e infine un elenco delle norme tecniche di riferimento per la certificazione CE delle diverse tipologie di materiale prodotto (lett. e).

Il decreto descrive (art. 4) gli scopi specifici di utilizzabilità degli aggregati riciclati ottenuti che vengono riportati nell’allegato 2 insieme ad una tabella contenente l’elencazione delle norme tecniche per l’uso dell’aggregato recuperato.

Con l’art. 5 viene chiarito che i lotti di aggregati recuperati debbano essere corredati da una dichiarazione di conformità (allegato 3), attestante il rispetto dei criteri di cui all’articolo 3 e le caratteristiche dell’aggregato recuperato. Inoltre specifica le modalità di prelievo, conservazione e tempistiche di tenuta (5 anni) di un campione di materiale per ogni lotto prodotto. Viene poi previsto (art. 6) che gli impianti dovranno dotarsi di un sistema di gestione della qualità secondo una norma UNI EN ISO 9001 e che quelli in possesso di certificazione EMAS o UNI EN ISO 14001 sono esentati dalla conservazione della dichiarazione di conformità per ogni lotto presso la propria sede.

Il decreto prevede (art. 7) un periodo di monitoraggio - da svolgersi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, quindi entro il 3 maggio 2023 - per consentire al MiTE, una volta acquisiti i dati di monitoraggio relativi all’attuazione delle disposizioni del decreto, di valutare l’opportunità di una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per tenere conto delle evidenze emerse in fase applicativa.

Sempre entro il 3 maggio 2023 (art. 8) il produttore è tenuto a presentare all’autorità competente, ai fini dell’adeguamento del titolo autorizzativo, un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando la quantità massima recuperabile, o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV del Titolo I della Parte IV o del Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. 152/2006, al fine di poter produrre un EoW. Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le disposizioni del DM 5 febbraio 1998.

Come già segnalato al MiTE da ANPAR (Associazione che in Assoambiente rappresenta i produttori di aggregati riciclati da inerti) in fase di definizione del provvedimento, rispetto a queste due disposizioni - che di fatto consentirebbero non solo l’adeguamento, con un necessario transitorio, delle autorizzazioni/comunicazioni in essere, ma anche la verifica dei criteri EoW - emergono alcuni aspetti che necessitano quanto prima di un chiarimento ministeriale, non solo per la sovrapposizione della tempistica individuata ma anche per garantirne la percorribilità operativa.

L’importanza della verifica dei requisiti EoW rappresenta un tema importante considerato peraltro che già lo scorso giugno diverse associazioni, tra cui ANPAR, avevano segnalato al MiTE, MiSE e Ministero Infrastrutture, profili di criticità, evidenziando ricadute negative sulla potenzialità di riciclo, non giustificata da motivi di interesse pubblico e di tutela dell’ambiente.

Nel rimandare al testo del provvedimento, in allegato alla presente, rimaniamo a disposizione per informazioni ed aggiornamenti anche in relazione agli sviluppi in materia.

» 21.10.2022
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