AssoAmbiente

Circolari

2022/280/SA-LAV/MI

Si fa seguito alla circolare Assoambiente di inizio anno (la n. 37 del 27.1.2022) relativa alle modifiche previste in materia dalla Legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) ed ai relativi adempimenti a carico delle Parti sindacali e imprenditoriali istitutive del Fondo.

In relazione all’approssimarsi della fine dell’anno, termine indicato dalla legge citata per gli adempimenti di cui sopra, il Ministero del Lavoro ha emanato l’allegata circolare, recante le indicazioni alle Parti interessate.

Peraltro il Fondo dei Servizi Ambientali è espressamente citato nella circolare come destinatario degli obblighi di adeguamento di cui alla legge n. 234.

I punti riguardano, come noto:

  • l’ampliamento della platea dei lavoratori destinatari delle prestazioni del Fondo, e quindi dei datori di lavoro potenziali iscritti al Fondo, fino a comprendere anche quelli che hanno un solo dipendente.

In mancanza di un accordo sottoscritto entro il 31 dicembre p.v. tra le Parti istitutive del Fondo, le imprese del settore confluirebbero tutte nel Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) con la conseguente applicazione di una contribuzione più elevata (0,80% a fronte dello 0,65% previsto per il Fondo di settore, in entrambi i casi per due terzi a carico del datore di lavoro).  

A seguito di tale accordo, sarà avviato un iter istruttorio che dovrà prevedere “la verifica della sostenibilità finanziaria del Fondo” in un periodo di 8 anni, ai sensi dell’articolo 35 del d. lgs. n. 148/2015.

  • l’adeguamento della prestazione di assegno di integrazione salariale, al fine di attuare la previsione legislativa in base alla quale i Fondi di settore devono garantire una prestazione di importo e durata almeno pari a quelle previste per gli ammortizzatori sociali “ordinari”, oltre che per le medesime causali.

Analogamente, la circolare ricorda anche qui che ai sensi di legge il mancato accordo entro fine anno comporta la confluenza di tutte le imprese del settore nel F.I.S.

Anche in questo caso, di contro, la sottoscrizione dell’accordo è seguita da una verifica di sostenibilità finanziaria del Fondo alla luce delle nuove prestazioni.

***

Le Parti sono quindi alle prese con una situazione estremamente delicata per cui, in caso di mancato accordo su uno dei due punti citati, i datori di lavoro oggi iscritti al Fondo di Solidarietà di settore confluiranno nel Fondo di Integrazione Salariale ponendo fine presumibilmente a tale esperienza, praticamente mai avviata; e per di più con un maggiore costo in termini contributivi, a parità di (non) prestazioni.

In alternativa, la sottoscrizione dei due accordi comporta una verifica di sostenibilità su un orizzonte di lungo periodo, che potrà portare all’aumento delle aliquote attuali, nell’obiettivo di finanziare prestazioni che, finora, non sono di interesse delle aziende di raccolta rifiuti poiché praticamente mai utilizzate (nemmeno, come noto, durante il periodo più stringente di “lockdown” in occasione dell’emergenza pandemica nei primi mesi del 2020).

La questione necessita di valutazioni politiche ai massimi livelli dell’Associazione, un successivo rapido coordinamento tra le Associazioni Imprenditoriali del settore e in ultima analisi, auspicabilmente, una unità di intenti con le Organizzazioni Sindacali di categoria.

» 03.11.2022
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