L’articolo 12 del decreto-legge 9.8.2022, n. 115 convertito in legge 21.9.2022, n. 142, ha aumentato a 600 euro annui, per il solo anno 2022, il limite quantitativo di beni e servizi erogabili dal datore di lavoro che non concorrono a formare reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (in deroga alla soglia di € 258 prevista dall’articolo 51 del Testo Unico in materia).
Con la medesima norma il Legislatore ha anche introdotto la novità per cui possono essere oggetto di tale agevolazione le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro al lavoratore dipendente per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
In relazione a ciò, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato lo scorso 4 novembre la circolare n. 35/E recante chiarimenti in ordine all’applicazione della norma.
Nel rinviare alla lettura della circolare per ogni dettaglio, di seguito si riassumono sinteticamente i principali contenuti: