AssoAmbiente

Circolari

2022/297/SAEC-ALB/LE

L’Albo Gestori Ambientali ha emanato di recente i seguenti provvedimenti:

  1. Deliberazione n. 7 del 16 novembre 2022 recante “Modifiche e integrazioni alle deliberazioni n. 6 del 30 maggio 2017 e n. 4 del 25 giugno 2019” con cui sono state in parte ridefiniti i requisiti per la dispensa delle verifiche d’idoneità del legale rappresentante dell’impresa che ricopre anche l’incarico di responsabile tecnico, anche a seguito della lettura contraddittoria fornita sull’argomento dalla Sentenza del Tar Lombardia n. 01563/2022 (cfr. circolare Assoambiente n. 209/2022);

    Le principali novità introdotte dalla Deliberazione n. 7/2022 riguardano:
  • la sostituzione del comma 5 dell’art. 2 della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 per stabilire che la dispensa può essere riconosciuta al “legale rappresentante dell’impresa che, al momento della domanda ne sia anche responsabile tecnico, e abbia contemporaneamente mantenuto negli ultimi cinque anni entrambi gli incarichi, nonché nei venti anni precedenti abbia continuatamente ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nel settore di attività oggetto dell’iscrizione”;
  • l’aggiunta del comma 5-bis dell’art. 2 per stabilire che “il soggetto dispensato dalle verifiche può svolgere attività di responsabile tecnico solo per l’impresa da lui rappresentata. La cessazione, per qualunque motivo, nel ruolo di legale rappresentante dell’impresa comporta anche la decadenza dalla dispensa e il venir meno del requisito di responsabile tecnico” la cui prosecuzione è “subordinata al superamento della verifica di aggiornamento entro un anno dalla perdita della qualità di legale rappresentante; oltre detto termine il soggetto deve superare la verifica iniziale”;
  • l’aggiunta del comma 5-ter dell’art. 2 che introduce i modelli con cui:
    • il legale rappresentante può presentare richiesta di dispensa dalle verifiche;
    • la Sezione regionale/provinciale dell’Albo rilascia il provvedimento di dispensa dalle verifiche di idoneità ovvero il provvedimento di diniego.

La Deliberazione in oggetto specifica altresì le modalità di acquisizione dell’idoneità di responsabile tecnico di cui alla Deliberazione n. 4 del 25 giugno 2019 “Criteri e modalità di svolgimento delle verifiche” mediante:

  • la sostituzione della lett. a) al comma 5 dell’art. 2 per precisare che “a) La verifica iniziale è costituita dal superamento del modulo obbligatorio per tutte le categorie e da almeno un modulo specialistico che devono essere superati contemporaneamente”;
  • l’aggiunta al comma 5 dell’art. 2 di una successiva lettera c) che stabilisce che “La verifica di aggiornamento è costituita dal superamento del modulo obbligatorio per tutte le categorie e almeno un modulo specialistico, che possono essere superati anche separatamente purché entro la data di scadenza della rispettiva validità”.

Dalla data di entrata in vigore della deliberazione in oggetto è revocata la Circolare n. 59/2018.

  1. Circolare n. 9 del 21 novembre 2022 recante “Applicazione delle disposizioni contenute nella Deliberazione n.6/2017 in materia di responsabile tecnico per fornire una serie di chiarimenti sull’intera disciplina della figura del RT.

I chiarimenti forniti riguardano i seguenti ambiti:

  • dispensa dalle verifiche d’idoneità del responsabile tecnico per:
  • tener conto delle nuove disposizioni introdotte con la Deliberazione n. 7/2022;
  • indicare le modalità di invio della domanda di dispensa;
  • indicare le modalità di comunicazione della perdita dei requisiti per la dispensa dalle verifiche;
  • requisiti del responsabile tecnico per precisare che “il responsabile tecnico che ricopre tale ruolo per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi (categoria 5) è da ritenersi idoneo anche per il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi (categoria 4) purché gli anni di esperienza richiesti non siano superiori a quelli previsti per la classe di appartenenza della categoria 5”;
  • affiancamento al responsabile tecnico (art. 1, c. 2, lett. d) della Deliberazione n. 6/2017) per:
  • disciplinare le modalità di computo e validità dell’esperienza maturata mediante affiancamento;
  • disciplinare i casi di variazione del responsabile tecnico o del legale rappresentante firmatari della comunicazione di affiancamento;
  • regolamentare la dimostrazione del possesso dei requisiti di esperienza richiesti, con particolare riferimento a quelli previsti per l’iscrizione nelle categorie 9 e 10;
  • verifiche d’idoneità del responsabile tecnico per chiarire che il responsabile tecnico di cui all’art. 3, comma 1, della delibera n.6/2017 (che disciplina il periodo transitorio) “è dispensato dall’obbligo del possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado per essere ammesso alle verifiche relative al modulo corrispondente l’attività risultante alla data del 16 ottobre 2017, (trasporto rifiuti; intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto) anche nel caso di verifica iniziale per il passaggio ad una classe superiore della medesima categoria d’iscrizione;
  • disposizioni transitorie per chiarire che i responsabili tecnici nel periodo transitorio (che termina il 16 ottobre 2023 ai sensi dell’art. 3, comma 1 della Deliberazione n. 6/2017, così come modificato dalla Deliberazione n. 9/2021 – cfr. circolare Assoambiente n. 210/2021):
  • conservano l’idoneità per la categoria e classe di iscrizione risultanti alla data del 16 ottobre 2017 a prescindere dalle variazioni che intervengono nell’iscrizione dell’impresa o dalle eventuali interruzioni o variazioni nello svolgimento dell’incarico;
  • possono ricoprire il ruolo di responsabile tecnico per il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi (categoria 4), se alla data dell’entrata in vigore della delibera n. 6/2017 ricoprono lo stesso ruolo anche per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi (categoria 5) purché gli anni di esperienza richiesti non siano superiori a quelli previsti per la classe di appartenenza della categoria 5.

Per maggiori approfondimenti riportiamo in allegato la Deliberazione e la Circolare dell’ALBO.

» 23.11.2022
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