AssoAmbiente

Circolari

2022/306/SAEC-NOT/CS

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), rispondendo ad un interpello della Città metropolitana di Milano dello scorso 14 novembre 2022, ha confermato l'esclusione dalla disciplina End of Waste (EoW) dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, regolata dal recente DM 152/2022, per le terre e rocce da scavo provenienti da siti contaminati oggetto di bonifica

La Città metropolitana di Milano chiedeva in particolare se:

  1. il DM 152/2022 fosse applicabile anche ai rifiuti con codice EER 170504 “terre rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503” qualora provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica; 
  2. quali specifici procedimenti di autorizzazione (ai sensi dell’art. 184–ter) EoW caso per caso attivare per il recupero di tali rifiuti; 
  3. il rispetto per l’EoW prodotto, nelle suddette autorizzazioni, dei limiti di cui alla tabella 3 dell’allegato 1 del DM 152/2022 e di quelli previsti nella Tabella 1, Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/2006 potesse essere definito in base alla specifica destinazione d’uso (colonna A e B) prevista dal progetto di bonifica.

Nella sua risposta il MASE, dopo concertazione con ISPRA, ha evidenziato che la disciplina per la cessazione della qualifica di rifiuto ex articolo 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 relativa ai rifiuti inerti da costruzione e demolizione (normata dal DM 152/2022) non è applicabile ai rifiuti di cui al codice EER 170504 se provengono da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica. Ciò “in quanto originati da attività connesse e funzionali alla procedura di bonifica di un sito contaminato e non da attività di costruzione e demolizione”. 

Il Ministero ha quindi ribadito come per i rifiuti che non rientrano nel campo di applicazione del DM 152/2022 devono essere attivati specifici procedimenti di autorizzazione EoW "caso per caso", nel rispetto della procedura prevista dall’articolo 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006. 

Infine, il Ministero ha specificato che se i suddetti rifiuti cessano di essere tali attraverso una autorizzazione EoW "caso per caso" è condivisibile la possibilità di utilizzo degli stessi nel sito di provenienza se conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui alla tabella 1, allegato 5, alla Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. n. 152/2006 in base alla specifica destinazione d'uso prevista dal progetto di bonifica. In questo caso viene evidenziata l’opportunità di utilizzare, ai fini della verifica della conformità dell'eluato, le metodiche e i limiti relativi al test di cessione di cui al DM 5 febbraio 1998.

Per maggiori informazioni si rimanda alla risposta del MASE allegata.

» 05.12.2022
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