AssoAmbiente

Circolari

2022/313/SAEC-GIU/LE

Solo le Amministrazioni che hanno un interesse diretto all'emanazione del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale (Aia) partecipano alla Conferenza di servizi per il rilascio.

Questo è quanto ha stabilito il Consiglio di Stato con la Sentenza n. 10609 del 5 dicembre 2022, che ha confermato la sentenza del Tar Friuli Venezia Giulia n. 648 del 16 dicembre 2014, con riguardo al rinnovo di una autorizzazione integrata ambientale per una attività di produzione e commercio di leganti idraulici. 

Il Comune ricorrente – limitrofo al territorio nel quale insiste l'impianto – impugnava il rilascio del titolo autorizzatorio lamentando di non essere stato invitato alla Conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5, Dlgs 152/2006, che, secondo lo stesso ricorrente prevede la partecipazione alla Conferenza di tutte le Amministrazioni comunque competenti in materia ambientale. Per i Giudici invece, come correttamente stabilito dal Tar Friuli Venezia Giulia, la norma in questione va interpretata nel senso che alla Conferenza di servizi sono chiamati a partecipare soltanto gli Enti direttamente interessati al provvedimento da emanare; altre Amministrazioni che non hanno un interesse diretto nel procedimento in corso, possono essere facoltativamente invitate, senza però che le stesse possano incidere sulla decisione da adottare.

L’interpretazione consolidata dell’accezione adoperata dalla disposizione “amministrazioni competenti in materia ambientale”, è quella secondo la quale “La partecipazione al procedimento e alla conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione è dunque prevista esclusivamente nei confronti dei soggetti direttamente interessati al provvedimento da emanare mentre gli altri soggetti, istituzionali o meno, che non hanno un interesse diretto nel procedimento in corso, possono essere facoltativamente invitati, senza che gli stessi possano incidere sulle decisioni da trattare”. (cfr. Cons. Stato, sez. II, 8 luglio 2019, n.4734).

Rinviamo alla sentenza allegata per ogni approfondimento.

» 16.12.2022
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