L’Albo Gestori Ambientali ha fornito chiarimenti in merito alle tempistiche di conclusione del procedimento amministrativo indicati all’articolo 22, comma 2, del D.M.120/2014.
In particolare, con la circolare in oggetto, l’Albo in risposta alle richieste pervenute da alcune Sezioni regionali, ha chiarito che il dimezzamento dei tempi per la conclusione dell’istruttoria, prevista nei casi di rinnovo dell’iscrizione all’Albo di cui all’art. 22 comma 2 del DM 120/2014, si riferisce esclusivamente alle tempistiche relative alla conclusione del procedimento amministrativo in capo alla pubblica amministrazione e non si estende alle tempistiche entro le quali il richiedente è tenuto a presentare alla Sezione regionale o provinciale la garanzia finanziaria (qualora prevista), di cui all’art. 15 comma 10 del medesimo DM 120/2014.
Pertanto, conclude l’Albo, “l’interessato è sempre tenuto, anche nel rinnovo dell’iscrizione all’Albo a presentare alla Sezione regionale o provinciale la garanzia finanziaria a favore dello Stato entro il termine di decadenza di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di conclusione dell’istruttoria da parte della Sezione medesima”.
Per ogni approfondimento si rinvia alla circolare dell’Albo Gestori Ambientali in allegato alla presente.