AssoAmbiente

Circolari

2022/321/SAEC-EUR/PE

Nel Piano di azione per l’economia Circolare di marzo 2020 (v. circolare associativa n. 061/2020), la Commissione europea con l’obiettivo di conseguire la neutralità climatica, aveva ribadito non solo la necessità di ridurre le emissioni di gas a effetto serra, ma anche interventi relativi all’assorbimento  del carbonio presente nell'atmosfera attraverso “il ripristino degli ecosistemi, la tutela e la gestione sostenibile delle foreste, l'imboschimento e il sequestro del carbonio, oppure grazie a una maggiore circolarità, ad esempio mediante lo stoccaggio a lungo termine di carbonio nel legno da costruzione, il riutilizzo e lo stoccaggio di carbonio in prodotti tramite la mineralizzazione nei materiali da costruzione”.

Per incentivare l'assorbimento e una maggiore circolarità del carbonio, nel pieno rispetto degli obiettivi in materia di biodiversità, la Commissione si era data il compito di esaminare lo sviluppo di un quadro normativo per la certificazione degli assorbimenti di carbonio basato su una contabilizzazione del carbonio solida e trasparente al fine di monitorare e verificare l'autenticità degli assorbimenti.

A riguardo lo scorso 1° dicembre, la Commissione ha pubblicato una proposta relativa ad una norma di riferimento per la certificazione europea volontaria per monitorare, comunicare e verificare l'autenticità dell’assorbimento di carbonio che contribuisce agli obiettivi climatici dell'UE (v. Allegato 1 e relativi allegati). L'obiettivo è quello di espandere l'eliminazione sostenibile del carbonio e incoraggiare l'uso di soluzioni innovative per catturare, riciclare e stoccare la CO2 da parte di agricoltori, forestali e industrie. 

Non esiste una lista positiva di attività riconosciute idonee alla rimozione del carbonio, ma solo una definizione tale per cui per "attività di rimozione del carbonio" si intendono una o più pratiche o processi svolti da un operatore che portano allo stoccaggio permanente del carbonio, migliorano la cattura del carbonio in un bacino di carbonio biogenico, riducono il rilascio di carbonio da un bacino di carbonio biogenico all'atmosfera o immagazzinano il carbonio atmosferico o biogenico in prodotti o materiali di lunga durata. 

Per essere ammissibili alla certificazione, le rimozioni di carbonio dovranno:

  1.     essere generate da un'attività di rimozione del carbonio che soddisfi i criteri di qualità di cui agli articoli da 4 a 7:
  • seguire le regole di quantificazione;
  • andare oltre i requisiti di legge ed essere il risultato dell'effetto incentivante della certificazione;
  • garantire lo stoccaggio a lungo termine attraverso il monitoraggio, la mitigazione dei rischi e i meccanismi di responsabilità;
  • essere sostenibile (almeno secondo i criteri stabiliti nelle metodologie di certificazione);

          2.      essere verificati in modo indipendente in conformità all'articolo 9 (attraverso un audit e successivi audit periodici di ricertificazione).
 

In base a quanto richiamato nella proposta, la norma volontaria per la certificazione degli assorbimenti di carbonio non si dovrebbe applicare alle emissioni che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE (ETS), ad eccezione dello stoccaggio delle emissioni di anidride carbonica da biomassa sostenibile che sono valutate zero in conformità all'allegato IV della stessa. 

In considerazione della consultazione avviata dalla Commissione in materia, siamo a chiedere Vostri contributi entro e non oltre il prossimo 9 gennaio 2023 al fine di poter definire congiuntamente a FEAD un documento di posizione. Per facilitare la stesura del contributo associativo, FEAD ha predisposto un questionario (v. Allegato 2) a cui chiediamo, per quanti interessati al tema, di rispondere.

» 22.12.2022
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