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Circolari

2023/021/SAEC-ARE/TO

È stata pubblicata la Deliberazione dell’ARERA del 17 gennaio 2023 n. 9/2023/R/Rif, rubricata “Avvio del procedimento per la verifica dell’adempimento agli obblighi regolatori relativi alle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, nei casi in cui gli organismi competenti e i gestori non abbiano provveduto a trasmettere all’Autorità gli atti, i dati e la documentazione di pertinenza”.

Con la Deliberazione in oggetto, l’Autorità ha avviato il procedimento per la verifica dell’adempimento agli obblighi regolatori relativi alle tariffe di accesso agli Impianti di trattamento, ai sensi del MTR-2, nei casi in cui gli organismi competenti e i gestori non abbiano provveduto a trasmettere all’Autorità gli atti, i dati e la documentazione di pertinenza. 

In tal senso l’ARERA rileva che - come rappresentato anche in sede di diverse riunioni del Tavolo tecnico permanente con Regioni e Autonomie locali - in materia di tariffe di accesso agli impianti di trattamento sono emerse criticità riconducibili a:

  • mancata trasmissione, da parte di talune Regioni, della ricognizione completa dei relativi impianti, nonché di precisazioni necessarie all’individuazione di eventuali impianti “minimi” e all’identificazione del relativo organismo competente;
  • casi di inerzia, da parte del gestore nel procedere alla predisposizione del piano economico finanziario, oppure da parte dell’organismo competente nell’assumere le determinazioni di pertinenza;
  • mancato invio, sia da parte di alcuni gestori che dei relativi organismi competenti, del piano economico finanziario che i medesimi sono tenuti a predisporre e ad adottare per gli impianti individuati come “minimi”, ovvero per gli impianti “intermedi”.
     

Al contempo, con la delibera viene conferito mandato alla Direzione Ambiente dell’ARERA affinché proceda alla diffida dei soggetti (gestori degli impianti di trattamento e organismi competenti) che, senza aver previamente attivato i meccanismi di garanzia (sollecito e informativa ad ARERA), non abbiano provveduto a trasmettere all’Autorità gli atti, i dati e la documentazione di pertinenza relativamente agli impianti individuati come “minimi”, ovvero agli impianti “intermedi”, richiedendo ai medesimi soggetti di inviare, entro 30 giorni, le informazioni necessarie.

In caso di mancato adempimento, evidenzia ARERA, saranno esclusi (con efficacia biennale) eventuali incrementi delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, riservandosi comunque di procedere con sanzioni amministrative pecuniarie (art. 2, comma 20, lett. c), della Legge n. 481/1995).

Nel rimandare alla delibera in oggetto, allegata alla presente, rimaniamo a disposizione per aggiornamenti e informazioni.

» 24.01.2023
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