AssoAmbiente

Circolari

2023/022/SA-LAV/MI

Come già comunicato con la circolare Assoambiente n. 1/2023 del 3 gennaio scorso, nell’accordo di adeguamento del Fondo di settore alle prescrizioni di legge, sottoscritto il 27 dicembre 2022, le Parti hanno previsto la possibilità di applicare l’istituto della “staffetta generazionale” di cui all’articolo 12ter del decreto-legge n. 21/2022 convertito in legge n. 51/2022. 

Come noto, tale istituto può essere applicato a lavoratori il cui pensionamento di vecchiaia o anticipato è raggiungibile nei successivi 3 anni, con contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni (articolo 6 dell’accordo 27/12/2022).

In relazione a ciò, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato l’allegata circolare n. 1 del 17 gennaio scorso.

Si rinviano pertanto quanti interessati all’applicazione di tale istituto alla lettura della circolare, che ad ogni buon conto si allega alla presente, sottolineando già in questa sede le seguenti sintetiche riflessioni:

  • il Ministero ricorda come, una volta inserita la “staffetta generazionale” tra le possibili prestazioni del Fondo di settore, sia necessario procedere a una modifica anche dello specifico Decreto Interministeriale istitutivo del Fondo stesso (nel caso del Fondo Servizi Ambientali, quindi, il Decreto 9 agosto 2019); da chiarire pertanto se in attesa del Decreto le aziende possano o meno avviare la procedura di applicazione della “staffetta”;
  • il Ministero ricorda, ancora, la finalità del provvedimento di legge, che è quella di “favorire le transizioni occupazionali e produttive”, transizione che deve realizzarsi “contestualmente” sia in termini di tempistica che in termini quantitativi, in modo da realizzare “un ricambio generazionale effettivo”;
  • ad ulteriore precisazione di tale concetto, il Ministero dichiara conforme alla legge e coerente con le finalità della stessa la riduzione volontaria dell’orario di lavoro da parte di più lavoratori in procinto di raggiungere il pensionamento, bilanciata dalla contestuale assunzione di lavoratori con meno di 35 anni, garantendo in tal modo una graduale “transizione delle conoscenze” tra uscenti e nuovi assunti;
  • i nuovi assunti devono necessariamente avere un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, nei limiti della disciplina vigente; e devono rimanere in forza “per un periodo non inferiore a 3 anni”. Questa clausola di “stabilità” del rapporto di lavoro andrebbe meglio chiarita, poiché è noto che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può interrompersi esclusivamente per le cause tassativamente previste dalla legge, che in taluni casi presuppongono la scelta volontaria del lavoratore (dimissioni) o colpe, più o meno gravi, dello stesso (licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo). In tali casi pertanto l’azienda dovrebbe farsi carico di circostanze indipendenti da proprie scelte, con ricadute economiche dovute al venir meno dei requisiti essenziali della “staffetta generazionale”;
  • infine, il Ministero ribadisce che il finanziamento della prestazione è interamente a carico del datore di lavoro che usufruisce della “staffetta” attraverso un contributo straordinario e ulteriore rispetto a quanto già versato nel Fondo. 

Il Legislatore continua quindi ad adottare l’impostazione per cui, fermi rimanendo i contributi versati per legge al Fondo, e il cui scarso utilizzo per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro è un dato al momento oggettivo e indiscutibile, ogni ulteriore prestazione, quand’anche legata al pensionamento anticipato dei lavoratori per qualsivoglia ragione, necessita di finanziamenti ulteriori atti a coprire integralmente la prestazione.

Rendendo così meno convenienti ed effettivamente praticabili le opportunità previste dalla legge, ed allo stato determinando uno scarso utilizzo delle risorse del Fondo di settore, che continuerà ad accumulare cautelativamente entrate contributive in previsione di eventuali prestazioni di salvaguardia del reddito dei lavoratori in costanza di rapporto, che persino durante la fase più acuta dell’emergenza epidemiologica ha visto le aziende (quanto meno quelle che si occupano di raccolta rifiuti, che rappresentano comunque la stragrande maggioranza dei lavoratori destinatari delle prestazioni del Fondo) interessate molto marginalmente da tali necessità.

» 25.01.2023
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