AssoAmbiente

Circolari

2023/037/SA-LAV/MI

È stato sottoscritto il 10 febbraio scorso, dopo diversi tentativi a vuoto nei mesi scorsi, l’allegato accordo recante le modalità di corresponsione dell’elemento economico denominato “ERAP” previsto nell’accordo del 18 maggio scorso nei casi di mancata contrattazione a livello aziendale (vedi accordo 18/5/2022, “Parte Economica”, punto “d”, pagine 4-5).

Come si ricorderà, l’elemento venne individuato dalle Parti a parziale soddisfacimento della richiesta delle OO.SS. di contenere gli effetti dell’inflazione in danno delle retribuzioni dei lavoratori, per gli anni a seguire.

L’importo di € 180 annui con riferimento al livello 3A, omnicomprensivi, da erogare a marzo 2024 con riferimento all’anno 2023 e a marzo 2025 con riferimento all’anno 2024, è destinato alla contrattazione di produttività, anche avuto riguardo ai criteri di efficienza fissati dall’ARERA.

Dall’1/7/2025, l’importo sarà accorpato ai minimi retributivi, considerando che le condizioni previste nel paragrafo 2 della “Parte Economica” (“Metodologia di adeguamento a fronte di eventuali scostamenti inflattivi”) si sono verificate già solo dopo il primo anno di vigenza contrattuale (inflazione nel triennio 2022-2024 superiore allo 0,5% rispetto a quanto previsto nell’accordo; solo nel 2022 l’inflazione è stata nettamente più alta di quanto ipotizzato dalle Parti per il triennio): fatti salvi scenari assolutamente inverosimili di inflazione negativa negli anni 2023 e 2024 tale da riequilibrare il differenziale del 2022, quindi, da luglio 2025 i minimi retributivi saranno automaticamente aumentati di € 15,00 con riferimento al livello 3A, da riparametrare per gli altri livelli. 

Fermo rimanendo, quindi, che l’importo è destinato alla contrattazione collettiva aziendale di produttività, le Parti a livello nazionale hanno concordato le modalità applicative dell’importo nei casi di mancato accordo sia nel caso di assenza di contrattazione (per qualsiasi ragione), sia nel caso di contrattazione non culminata in un’intesa.

Tale situazione potrà quindi verificarsi ad esempio in tutti i casi di assenza dell’interlocutore sindacale (per le aziende o unità produttive aventi meno di 16 dipendenti) qualunque sia la ragione, ma anche per indisponibilità della parte sindacale ad una ipotesi di accordo di secondo livello prospettata dall’azienda o, viceversa, per carenza di interesse del datore di lavoro ad una eventuale proposta sindacale.

Per le aziende operanti in regime di appalto, si precisa che il riferimento non è necessariamente l’intera azienda, ma è plausibile, nonché coerente con il sistema di relazioni definito nel CCNL di categoria, una sovrapposizione dello schema già previsto per le elezioni delle RSU: ovvero per appalto, o affidamento, in relazione alle condizioni territoriali.

La via della contrattazione aziendale rimane tuttavia quella preferibile, anche ad esempio discutendo con le OO.SS. competenti l’erogazione di un unico importo accorpando l’E.G.R. (anche denominato C.R.A.) di cui all’articolo 2 del CCNL 6.12.2016 come modificato dall’Accordo 18.5.2022: € 150 fissi per tutti i livelli più € 180 da riparametrare costituiscono un importo significativo che, se collegato ad adeguati parametri di produttività e redditività, può determinare vantaggi per l’azienda oltre che una maggiore somma netta per i lavoratori, considerata la normativa di legge in materia di premi di risultato che consente come noto l’applicazione di un’aliquota IRPEF del 10% in presenza di determinate caratteristiche (cfr. art.1, commi da 182 a 188, legge n. 208/2015 e successive modifiche).

L’applicazione del meccanismo di cui all’Accordo del 10.2.2023 rimane pertanto un’opzione residuale.

L’Accordo in questione è comunque alternativo anche all’applicazione dei criteri previsti dalle “Linee guida per la valorizzazione dell’ERAP in sede di contrattazione aziendale” (pagine 9-11) di cui all’Accordo di rinnovo del CCNL sottoscritto il 18 maggio scorso, i cui indicatori utilizzati risultano maggiormente adatti alle grandi aziende pubbliche che non alle aziende operanti in appalto.

***

In sostanza, le aziende potranno unilateralmente optare per l’applicazione del meccanismo allegato, che, in sintesi, consta dei seguenti parametri ai fini della composizione dell’intero importo:

  1. Andamento del MOL;
  2. Percentuale di raccolta differenziata;
  3. Assenteismo.

 

          1.   Andamento del MOL.

La formula riportata nell’accordo (pagina 2) misura il miglioramento dell’indice di redditività: il miglioramento del valore della produzione (al netto dei costi di produzione) tra un anno e il successivo giustifica l’erogazione di una quota dell’ERAP nella misura di € 40,00 (su 180.00).

Qualora non vi sia un miglioramento, benchè minimo, di tale rapporto, la quota non compete.

          2.   Percentuale di raccolta differenziata.

Tale voce è stata quantificata nella misura di € 20,00 su € 180,00.

La quota è dovuta in tutti i casi in cui la percentuale di raccolta differenziata risulti almeno pari al 65%.

Al di sotto di tale percentuale, la quota di € 20,00 è dovuta unicamente in caso di miglioramento rispetto alla percentuale dell’anno precedente.

          3.   Assenteismo

Il criterio dell’efficienza è misurato sulla base del tasso medio annuo aziendale (o per appalto/affidamento) di assenze per malattia.

È la voce di gran lunga più rilevante, e corrisponde fino ad un massimo di € 120.00, somma spettante ai lavoratori laddove la media collettiva risulti inferiore a 14 giornate di malattia all’anno.

La voce corrisponde € 100.00 in caso di giorni di assenza tra i 14 e i 18; corrisponde comunque € 80,00 (minimo garantito) nel caso di superamento dei 18 giorni di assenza.

Nel caso in cui la media collettiva dia luogo alla mancata erogazione parziale dell’importo (quando la media collettiva risulta dai 14 giorni in su), le somme trattenute saranno redistribuite in favore dei lavoratori che risultano aver effettuato meno di 14 giorni di assenza per malattia; comunque fino al limite dei 120 euro annui.

***

In sintesi, l’applicazione del meccanismo complessivo comporta l’erogazione minima di € 80 (su 180), anche nel caso di andamento negativo di tutti e tre i criteri (con eventuale aumento individuale della somma per i lavoratori con meno assenze per malattia).

Nel migliore dei casi, di contro, saranno erogati interamente i 180 euro di cui all’Accordo 18/5/2022.

Tutte le cifre sopra indicate riferite all’ERAP si intendono riferite al livello 3A e dovranno pertanto essere riproporzionate secondo la scala parametrale di cui all’articolo 27 del CCNL 6.12.2016 ovvero di cui a pagina 3 dell’Accordo di rinnovo 18/5/2022.

***

Al fine di evitare possibili abusi delle aziende in termini di concorrenza sleale, intendendosi come tale l’“autoproclamazione” dei risultati senza alcuna possibilità di verifica, è stato predisposto un meccanismo obbligatorio di comunicazione di applicazione del meccanismo di cui all’Accordo 10.2.2023 (alle OO.SS. competenti e/o, in assenza di queste, alle OO.SS. Nazionali e all’Associazione Imprenditoriale cui l’azienda aderisce – vedi pagina 4 dell’Accordo, punto 3).

In assenza della comunicazione (e quindi quantomeno della possibilità di avviare una fase di verifica), l’Accordo dispone l’obbligo di corresponsione dell’intera somma.

Infine, nell’intesa (pagina 4, punto 5) è stabilito cosa accade in caso di passaggi di appalto che intervengano nel corso dei due anni di competenza dell’ERAP (2023 e 2024):

  • l’azienda cessante l’appalto nel corso del 2023, non potendo avere a disposizione i dati dell’anno in corso, corrisponderà l’importo di € 180 in quota proporzionata ai mesi in cui i lavoratori siano stati in forza;
  • l’azienda cessante l’appalto nel corso del 2024 applicherà il medesimo importo erogato nell’anno 2023, in quota proporzionata ai mesi in cui i lavoratori siano stati in forza;
  • in entrambi i casi l’azienda subentrante potrà applicare i criteri di cui all’allegato Accordo in misura proporzionata ai mesi rimanenti nell’anno.
» 13.02.2023
Documenti allegati

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