L’Albo Gestori Ambientali con la Circolare n. 1 del 14 febbraio 2023 in materi di “Raccolta e trasporto dei rifiuti provenienti dalla manutenzione delle aree verdi” ha chiarito che le imprese che svolgono attività di sfalcio e potatura presso aree verdi pubbliche (o private ma adibite ad uso pubblico) per effettuare l’attività di trasporto dei rifiuti prodotti da tali operazioni debbono iscriversi in categoria 2-bis ai sensi dell’art. 212 comma 8 del D. Lgs. 152/06.
In particolare l’Albo ha ritenuto che, sebbene il D. Lgs. 116/2020 abbia integrato la definizione di rifiuto urbano inserendo, all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 5, “i rifiuti della manutenzione del verde pubblico ….”, qualora l’attività di raccolta e trasporto di tali rifiuti, benché classificati come urbani, sia effettuata dallo stesso soggetto che ha l’appalto o la concessione per la manutenzione del verde, lo stesso è da considerarsi come produttore iniziale del rifiuto e pertanto potrà iscriversi in categoria 2-bis ai sensi dell’art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/06.
Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda alla circolare dell’Albo allegata.