AssoAmbiente

Circolari

2023/054/SA-ARE/TO

Con due sentenze quasi gemelle, la n. 486/2023 (v. Allegato 1) e la n. 501/2023 (v. Allegato 2), la prima sezione del TAR Lombardia ha accolto le domande di annullamento della deliberazione n. 363/2021 adottata da ARERA (e atti conseguenti della regione Puglia): secondo il TAR la disciplina sugli impianti minimi introdotta da ARERA non solo non avrebbe il supporto nel dato normativo letterale, ma si scontrerebbe con il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di rifiuti e in generale di ambiente (cfr. artt. 195 e 196 del D.lgs. n. 152/2006) all’interno della cornice costituzionale.

Le questioni poste all’attenzione del Tribunale attenevano alla disciplina degli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, in particolare alle modalità di individuazione o qualificazione di detti impianti “minimi” (e alla competenza a individuarli), e alle conseguenze giuridico-economiche che discendono da tale qualificazione. 

I ricorsi, sebbene riguardanti imprese gestori di impianti di natura diversa, si articolavo attraverso l’impugnazione della deliberazione di ARERA n. 363/2021 e degli atti della Regione Puglia e dell’AGER Puglia, assunti in attuazione della predetta deliberazione.

Secondo i giudici, in estrema sintesi, “L’Autorità, a mezzo delle previsioni contenute nella delibera n.363/2021 concernenti gli impianti “minimi”, avrebbe introdotto una disciplina tesa a raggiungere un obiettivo apparentemente ascritto al proprio ambito di competenza (dettare criteri di regolazione della tariffa applicabile al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani), ma in concreto attuata attraverso l’introduzione di strumenti legittimanti un forzato ed arbitrario criterio di qualificazione di impianti operanti nel libero mercato, anche al di fuori dal servizio integrato dei rifiuti urbani, per sottoporli (con le metodologie illegittime in concreto poste in essere a livello regionale) al regime di tariffa regolata, ammantata da finalità di tutela concorrenziale.”

Ed ancora, “sia in base al dato letterale di cui all’art. 1, comma 527 della L. 205/2017 sia considerato il quadro sistematico normativo e la relativa cornice costituzionale in materia ambientale - non si rinviene alcuna disposizione legislativa che supporti la competenza di ARERA nell’individuazione di impianti di chiusura del ciclo “minimi” tra gli impianti di trattamento della frazione organica, inceneritori con e senza recupero di energia e discariche presenti sul territorio”.

In relazione agli impianti “minimi”, l’Autorità quindi avrebbe dovuto attuare scelte operative al pari di quanto fatto per gli impianti “aggiuntivi” (per i quali ARERA riconosce non già una regolazione tariffaria tout court, ma obblighi di trasparenza sulle condizioni, in particolare economiche, di accesso agli impianti, nonché disincentivi per chi conferisce in discarica o in impianti di incenerimento senza recupero di energia) e non dettare criteri puntuali per la definizione delle tariffe applicabile coattivamente agli impianti stessi.

Ponendo l’accento sulla portata delle sentenze, che mettono in dubbio alcuni dei pilastri su cui si basa la regolazione dell’Autorità, i giudici hanno precisato che “l’annullamento della Delibera determina un effetto immediatamente caducante dei provvedimenti della Regione Puglia e di AGER assunti sul presupposto della disciplina delineata da ARERA”.

Nel far rinvio alle sentenze, allagate alla presente, restiamo a disposizione per informazioni ed aggiornamenti.

» 28.02.2023
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