In Gazzetta Ufficiale (la n. 49 del 27 febbraio scorso) è stata pubblicata la legge 24 febbraio 2023 n. 14 con cui è stato convertito il decreto-legge n. 198/2022 (noto come “Decreto Milleproroghe”).
Si richiama l’attenzione in particolare sull’articolo 9 del decreto-legge, anche alla luce di alcune modifiche introdotte in fase di conversione, recante “Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.
Si ritiene di interesse del comparto, in particolare:
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Con l’occasione, si anticipa che in fase di conversione del decreto-legge 14 gennaio 2023 n. 5 (“Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico”), è stato approvato un emendamento all’articolo 1, il quale prevede anche per il 2023 (così come per il 2022 era stata prevista analoga disposizione dall’articolo 2 del decreto-legge n. 21/2022 convertito in legge n. 51/2022) che il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore.
Nell’emendamento all’articolo 1 del decreto-legge n. 5/2022 è previsto che “l’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore …. non rileva ai fini contributivi”; ne consegue, evidentemente, che l’erogazione del “bonus carburante” sarà meno vantaggiosa, sia per il datore di lavoro che per il lavoratore.