Secondo il Consiglio di Stato è illegittimo sospendere un'attività soggetta ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) senza i presupposti del pericolo per l'ambiente e senza indicare la durata della sospensione.
Questo è il principio espresso nella sentenza 31 gennaio 2023, n. 1096 in cui il Consiglio di Stato ha rigettato le doglianze della Regione Basilicata che si era vista annullare dal TAR il provvedimento con cui aveva sospeso le attività di un impianto di termovalorizzazione rifiuti.
L'impresa interessata a favore della quale si è espresso il Consiglio di Stato si era rivolta ai giudici amministrativi lamentando l'illegittimità del provvedimento di sospensione emesso dalla Regione Basilicata e disposto ai sensi dell'articolo 29-decies Dlgs 152/2006 poiché era mancante sia del presupposto del “pericolo immediato per la salute e l'ambiente”, sia dell'indicazione del periodo di sospensione eventualmente prorogabile finché l'impresa non ha sanato la violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione.
Per maggiori approfondimenti si rinvia alla Sentenza allegata.