Dopo le due sentenze con le quali il Tar Lombardia ha accolto le domande di annullamento della deliberazione n. 363/2021 adottata da ARERA in materia di “impianti minimi” (cfr. circolare Assoambiente n. 54 del 28.02.2023), è stata pubblicata una nuova sentenza del Tar Lombardia - n. 557/2023 - anch’essa di analogo contenuto, riguardante la Regione Emilia-Romagna e l’ATERSIR che, in attuazione della Delibera ARERA n. 363/2021 dichiarata illegittima, avrebbero impropriamente individuato gli impianti di chiusura del ciclo “minimi” e “aggiuntivi”.
La sentenza del Tar Lombardia riguardante la Regione Emilia-Romagna segue ad altra - ed ulteriore - sentenza del gennaio scorso con la quale Il Tar Emilia Romagna aveva dichiarato illegittimi i provvedimenti con cui la Regione prefigurava assegnazioni autoritative di flussi di Frazione Organica di Rifiuti Solidi Urbani (FORSU) in favore degli impianti “minimi” già da essa precedentemente individuati (cfr. circolare Assoambiente n. 14 del 17.01.2023).
Essendo l’impresa ricorrente attiva nel trattamento di rifiuti organici da raccolta differenziata, le doglianze avevano ad oggetto, in sintesi, il fatto che essendo l’attività di trattamento della FORSU governata da fisiologiche dinamiche di mercato, “le disposizioni della delibera di ARERA per l’individuazione degli impianti “minimi” in ambito regionale - e il loro assoggettamento al descritto sistema di regolazione tariffaria -pregiudicherebbero la possibilità degli operatori del settore di accedere liberamente al mercato dei servizi di trattamento della FORSU e di esprimere la propria capacità in funzione di una aperta competizione concorrenziale.”
Tra gli argomenti dei giudici a fondamento della decisione, come nelle altre pronunce similari, si legge che “il Tribunale ritiene che la disciplina dettata in materia di individuazione di impianti “minimi”, laddove il profilo tariffario è mera conseguenza della regola sostanziale, fuoriesca dall’ambito delle funzioni attribuite dalla norma ad ARERA. La disciplina introdotta da ARERA non solo non ha supporto nel dato normativo letterale sopra richiamato, ma si scontra con il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di rifiuti e in generale di ambiente (cfr. artt. 195 e 196 del D.lgs. 152/2006) all’interno della cornice costituzionale.”
In chiusura i giudici precisano che “L’annullamento della delibera determina un effetto immediatamente
caducante dei provvedimenti della Regione Emilia Romagna assunti sul presupposto della disciplina delineata da ARERA”.
Per completezza sul tema, in corso di significativa evoluzione, si evidenzia che il Collegio ARERA nella riunione del 7 marzo 2023, ha deciso di ricorrere in appello contro le tre sentenze del TAR Lombardia aventi ad oggetto il tema degli “impianti minimi”.
Nel far rinvio alla sentenza, allagata alla presente, restiamo a disposizione per informazioni ed aggiornamenti.