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Circolari

2023/085/SAEC-NOT/TO

È stato pubblicato il nuovo “Decreto Bollette”, il Decreto Legge 30 marzo 2023, n. 34, con misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali (G.U. n. 76 del 30 marzo 2023), in vigore dal 31 marzo 2023.

Il provvedimento segue ad altri interventi governativi in materia di crediti d'imposta e aiuti alle imprese; si tratta dei c.d. decreti Bollette (n. 17/2022), Energia (n. 21/2022), Aiuti (50/2022), Aiuti bis (n. 115/2022) e Aiuti ter (n. 144/2022).

Per quanto riguarda gli aspetti di maggior interesse:

  • Agevolazioni in materia energetica

È stata stabilita la riduzione dell’IVA (al 5% anziché al 10%) e degli oneri generali nel settore gas per il secondo trimestre dell'anno 2023.

Fino al 30 giugno 2023, è previsto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale. 

Inoltre:

  • alle imprese a forte consumo di energia elettrica, tale contributo è riconosciuto come credito di imposta in percentuale delle spese sostenute per la componente energetica nel secondo trimestre 2023 (anche nel caso di energia elettrica prodotta e autoconsumata);
  • alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, il contributo è riconosciuto in misura percentuale della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimetre 2023;
  • qualora il prezzo di riferimento del gas naturale abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019, alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, in percentuale della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel secondo trimestre dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
  • alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale il contributo è riconosciuto in percentuale della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, per usi diversi da quelli termoelettrici.
     

I crediti d'imposta dei quali le imprese possono beneficiare sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2023 e non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi.

I crediti d'imposta, infine, sono cedibili dalle imprese beneficiarie, solo per intero, in favore anche di istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

  • Adempimenti fiscali

Il decreto interviene sulla disciplina dell’adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, prorogando i termini previsti per la definizione in acquiescenza e prevedendo che possano essere definiti in acquiescenza gli atti non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 31 gennaio.

Nel far rinvio a decreto legge, disponibile in allegato, rimaniamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento, anche in relazione ai prossimi lavori parlamentari di conversione in legge del provvedimento.

» 31.03.2023
Documenti allegati

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