Il fango cellulosico estratto dalla depurazione delle acque reflue, da destinare al settore della cantieristica stradale, è sottoprodotto solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 184-bis del D.lgs. n. 152/2006.
Con istanza di interpello n. 43130 del 22 marzo 2023, la Provincia di Lecce ha richiesto al MASE un’interpretazione in merito alla “corretta classificazione del trattamento, consistente nell’ attività di estrazione dal processo depurativo delle acque reflue urbane di fango cellulosico da destinare per attività di produzione di conglomerato bituminoso, quale attività diretta al “riutilizzo di sottoprodotto” del processo depurativo o, viceversa, attività di “recupero di rifiuto”” e la relativa eventuale assoggettabilità ad un regime autorizzatorio (ex artt. 208 o 211 del D.lgs. n. 152/2006).
Il MASE nella risposta all’interpello ha chiarito che:
Riguardo l’ultimo aspetto il MASE evidenzia inoltre che “qualora il produttore dovesse classificare tali materiali come rifiuti, escludendo quindi la possibilità di attribuire loro la qualifica di sottoprodotto, si delineerà un’ipotesi di recupero di rifiuti, finalizzato al riutilizzo nella produzione di conglomerato bituminoso, che dovrà essere autorizzato ai sensi dell’art. 208 o, nel caso in cui si scelga di autorizzare l’impianto come impianto di ricerca e sperimentazione, dell’art. 211 del d.lgs. 152/2006, nel rispetto, per il caso specifico, dell’art.184 ter del medesimo decreto legislativo”.
Per quanti interessati si rimanda ai relativi link per l’interpello della Regione Puglia, la nota di trasmissione e la risposta del MASE.