AssoAmbiente

Circolari

2023/100/SA-LAV/MI

Il 14 aprile scorso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato una nota concernente quanto in oggetto, destinata agli Ispettorati territoriali e al Comando Generale dei Carabinieri, oltre che, per conoscenza, all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

La Nota è interessante poiché riepiloga, su diversi punti di interesse per le aziende del settore, le principali indicazioni operative, criteri e presupposti per il rilascio di provvedimenti autorizzatori dell’installazione degli strumenti che possono comportare il controllo a distanza dei lavoratori.

Inoltre, la stessa Nota precisa come le indicazioni in essa contenute tengono conto degli orientamenti del Garante in materia di protezione dei dati personali; circostanza significativa considerando che gli orientamenti del Garante si sono negli ultimi anni spesso sovrapposti alla disciplina giuslavoristica, creando difficoltà interpretative ed applicative.

Nel rinviare alla lettura della Nota per maggiori approfondimenti, se ne riportano di seguito i principali contenuti, suddivisi per argomento.

Consenso dei lavoratori

La Nota torna sul tema dell’accordo sindacale come condizione essenziale per poter installare impianti da cui possa derivare un controllo a distanza dei lavoratori.

Detto accordo, ribadisce l’Ispettorato, deve essere considerato il “percorso prioritario” previsto dal Legislatore; l’eventuale procedura di autorizzazione demandata all’Ispettorato rappresenta quindi solo una situazione residuale e successiva, a fronte quantomeno di un tentativo di accordo sindacale.

È quindi necessario allegare all’istanza di autorizzazione all’installazione la documentazione recante il mancato accordo o almeno il tentativo di raggiungere un’intesa, ovvero l’attestazione dell’insussistenza di rappresentanze sindacali di livello aziendale (RSA/RSU).

Come sancito anche in numerose pronunce giudiziali, inoltre, il consenso individuale del lavoratore non è in ogni caso sufficiente ad integrare le previsioni legislative, trattandosi di tutela normativa finalizzata a salvaguardare interessi collettivi e non individuali.

Aziende multi-localizzate

L’Ispettorato chiarisce che:

  • in caso di più unità produttive appartenenti al medesimo ambito territoriale di una sede dell’Ispettorato, è sufficiente un solo provvedimento di autorizzazione, qualora le condizioni legittimanti e il sistema da autorizzare siano gli stessi;
  • in caso di più unità produttive in diverse province, è legittima la stipula di un accordo con i sindacati nazionali in alternativa all’accordo con diverse RSA/RSU sparse sul territorio;
  • in caso di azienda già in possesso di un provvedimento autorizzativo che voglia installare lo stesso sistema in altre unità produttive è necessario presentare istanza di integrazione, ovviamente in caso di coincidenza delle condizioni legittimanti e delle modalità di funzionamento; anche tale istanza di integrazione è subordinata all’eventuale accordo/mancato accordo con le RSA/RSU qualora esistenti.

 Nuove aziende e assunzioni successive all’installazione.

L’Ispettorato chiarisce alcuni casi particolari, relativi all’apertura di nuove aziende o nuove sedi, ovvero, ancora, al caso di installazione di strumenti e assunzione di personale in un momento successivo.

Sistemi di geo-localizzazione

La Nota fa riferimento ai sistemi di geo-localizzazione presenti non solo su autoveicoli e mezzi di trasporto, ma anche in dispositivi quali telefoni, tablet, computer, palmari, etc.

Pur riconoscendo le ovvie finalità di tutela del patrimonio e di efficienza organizzativa, l’Ispettorato elenca i principi cui tali sistemi devono attenersi, anche avuto riguardo ai numerosi pronunciamenti del Garante per la protezione dei dati personali emessi negli ultimi anni. 

In particolare, l’Ispettorato richiama l’obbligo per i datori di lavoro di configurare gli strumenti in modo da:

  • escludere il monitoraggio continuo;
  • consentire la visualizzazione della posizione geografica da parte di soggetti autorizzati;
  • consentire la visualizzazione della posizione geografica solo quando strettamente necessario rispetto alle finalità perseguite;
  • consentire, di regola, la disattivazione del dispositivo durante le pause e al di fuori dell’orario di lavoro;
  • effettuare, di regola, i trattamenti evitando dati che possano consentire l’identificazione della persona;
  • prevedere la memorizzazione dei dati raccolti solo se necessario;
  • prevedere la conservazione dei dati raccolti per periodi di tempo proporzionati rispetto alle finalità perseguite.

Con specifico riguardo alla localizzazione dei veicoli, l’Ispettorato richiama una nota del Garante (n. 370/2011) secondo cui, anche nel caso di trattamento di dati effettuati “in esecuzione di obblighi assunti nei confronti della stazione appaltante”, la posizione non deve essere, di regola, monitorata continuativamente ma solo quando necessario in relazione alle finalità legittimamente perseguite.

Alla stazione appaltante, infatti, devono essere fornite solamente “le informazioni strettamente necessarie a consentire il raffronto tra il servizio effettivamente reso e il servizio richiesto”.

***

Per quanto concerne i paragrafi sui sistemi di videosorveglianza e circa i lavoratori impiegati attraverso piattaforme digitali, non sembrano esserci indicazioni o elementi utili considerate le caratteristiche delle imprese del settore.

Cordiali saluti.

 

» 26.04.2023
Documenti allegati

Recenti

12 Novembre 2025
2025/415/SAEC-GIU/CS
Interpello MASE su limiti emissioni impianti AIA
Leggi di +
11 Novembre 2025
2025/414/SAEC-ARE/CC
ARERA – Determinazione 7 Novembre 2025, n.1 su schemi tipo atti proposta tariffaria (2026-2029), modalità di trasmissione e schemi tipo PEFA
Leggi di +
10 Novembre 2025
2025/413/SAEC-GIU/CC
Sentenza TAR Sardegna sull’obbligo di motivazione affidamento diretto del servizio di recupero e smaltimento rifiuti.
Leggi di +
10 Novembre 2025
2025/412/SAEC-EUR/CS
Cancellazione Regolamento UE su calcolo prestazione energetica edifici
Leggi di +
10 Novembre 2025
2025/411/SAEC-EUR/CS
Meccanismo CBAM – Regolamento dichiarazione merci importate
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL