Il 14 aprile scorso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato una nota concernente quanto in oggetto, destinata agli Ispettorati territoriali e al Comando Generale dei Carabinieri, oltre che, per conoscenza, all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
La Nota è interessante poiché riepiloga, su diversi punti di interesse per le aziende del settore, le principali indicazioni operative, criteri e presupposti per il rilascio di provvedimenti autorizzatori dell’installazione degli strumenti che possono comportare il controllo a distanza dei lavoratori.
Inoltre, la stessa Nota precisa come le indicazioni in essa contenute tengono conto degli orientamenti del Garante in materia di protezione dei dati personali; circostanza significativa considerando che gli orientamenti del Garante si sono negli ultimi anni spesso sovrapposti alla disciplina giuslavoristica, creando difficoltà interpretative ed applicative.
Nel rinviare alla lettura della Nota per maggiori approfondimenti, se ne riportano di seguito i principali contenuti, suddivisi per argomento.
Consenso dei lavoratori
La Nota torna sul tema dell’accordo sindacale come condizione essenziale per poter installare impianti da cui possa derivare un controllo a distanza dei lavoratori.
Detto accordo, ribadisce l’Ispettorato, deve essere considerato il “percorso prioritario” previsto dal Legislatore; l’eventuale procedura di autorizzazione demandata all’Ispettorato rappresenta quindi solo una situazione residuale e successiva, a fronte quantomeno di un tentativo di accordo sindacale.
È quindi necessario allegare all’istanza di autorizzazione all’installazione la documentazione recante il mancato accordo o almeno il tentativo di raggiungere un’intesa, ovvero l’attestazione dell’insussistenza di rappresentanze sindacali di livello aziendale (RSA/RSU).
Come sancito anche in numerose pronunce giudiziali, inoltre, il consenso individuale del lavoratore non è in ogni caso sufficiente ad integrare le previsioni legislative, trattandosi di tutela normativa finalizzata a salvaguardare interessi collettivi e non individuali.
Aziende multi-localizzate
L’Ispettorato chiarisce che:
Nuove aziende e assunzioni successive all’installazione.
L’Ispettorato chiarisce alcuni casi particolari, relativi all’apertura di nuove aziende o nuove sedi, ovvero, ancora, al caso di installazione di strumenti e assunzione di personale in un momento successivo.
Sistemi di geo-localizzazione
La Nota fa riferimento ai sistemi di geo-localizzazione presenti non solo su autoveicoli e mezzi di trasporto, ma anche in dispositivi quali telefoni, tablet, computer, palmari, etc.
Pur riconoscendo le ovvie finalità di tutela del patrimonio e di efficienza organizzativa, l’Ispettorato elenca i principi cui tali sistemi devono attenersi, anche avuto riguardo ai numerosi pronunciamenti del Garante per la protezione dei dati personali emessi negli ultimi anni.
In particolare, l’Ispettorato richiama l’obbligo per i datori di lavoro di configurare gli strumenti in modo da:
Con specifico riguardo alla localizzazione dei veicoli, l’Ispettorato richiama una nota del Garante (n. 370/2011) secondo cui, anche nel caso di trattamento di dati effettuati “in esecuzione di obblighi assunti nei confronti della stazione appaltante”, la posizione non deve essere, di regola, monitorata continuativamente ma solo quando necessario in relazione alle finalità legittimamente perseguite.
Alla stazione appaltante, infatti, devono essere fornite solamente “le informazioni strettamente necessarie a consentire il raffronto tra il servizio effettivamente reso e il servizio richiesto”.
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Per quanto concerne i paragrafi sui sistemi di videosorveglianza e circa i lavoratori impiegati attraverso piattaforme digitali, non sembrano esserci indicazioni o elementi utili considerate le caratteristiche delle imprese del settore.
Cordiali saluti.