È legittimo il provvedimento che assoggetta alla Valutazione di impatto ambientale (Via) il progetto relativo a un impianto di trattamento rifiuti al fine di valutare gli effetti sull'ambiente nel suo complesso (compreso lo sviluppo urbanistico dell'area).
Lo ha chiarito il Tar Friuli Venezia Giulia con Sentenza 119/2023 pronunciandosi sulla legittimità del provvedimento con cui la Regione, all'esito di un procedimento di screening, decideva di assoggettare a Valutazione di impatto ambientale (Via) ex Dlgs 152/2006 un progetto per la realizzazione di un nuovo impianto di gestione di rifiuti speciali non pericolosi.
Il Tar, nel confermare la legittimità del provvedimento regionale, ricorda che “la nozione di ambiente, rilevante per lo screening VIA, proprio alla luce dei suddetti criteri, è quindi assai ampia e abbraccia non solo le singole matrici ambientali (suolo, aria, acqua, ecc), ma anche l’utilizzo del territorio e il suo sviluppo equilibrato e compatibile con l’esistente”. Ne discende, precisa il Tar, che appare del tutto ragionevole, nella specie, la decisione regionale di assoggettare a Via il progetto al fine di valutare gli impatti sull'ambiente locale complessivamente inteso e, dunque, anche sugli aspetti relativi all'assetto territoriale e alle previsioni di sviluppo urbanistico, in connessione con gli elementi socio-economici.
Per ogni approfondimento si rinvia alla Sentenza allegata.