L'impresa che conferisce i rifiuti ad un soggetto autorizzato al trasporto deve verificare che il mezzo di trasporto utilizzato sia tra quelli indicati nell'autorizzazione, pena la sua responsabilità ex articolo 256, comma 4, Dlgs 152/2006.
Così si è espressa la Corte di Cassazione con la Sentenza 30 marzo 2023, n. 13310 nei confronti di una ditta che effettuava attività di smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) presenti presso la sua sede, conferendole ad una società autorizzata e iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali, la quale però aveva utilizzato per il trasporto dei suddetti rifiuti un veicolo non autorizzato.
In questo caso, secondo i Supremi Giudici sussiste la responsabilità per gestione illecita di rifiuti a carico della società conferente, seppur attenuata ai sensi dell'articolo 256, comma 4, Dlgs 152/2006, in quanto la società cui erano stati conferiti i rifiuti era autorizzata e iscritta all'Albo gestori ambientali ma il veicolo non era tra quelli comunicati.
Come prevede la disciplina del formulario di accompagnamento dei rifiuti (FIR) ex Dm 1° aprile 1998, n. 145 il conferente ha l'onere di verificare la targa del mezzo di trasporto e quindi deve anche controllare che tale veicolo sia tra i mezzi indicati nell'autorizzazione rilasciata al trasportatore.
Per ogni approfondimento si rinvia alla sentenza allegata.