AssoAmbiente

Circolari

2023/130/SAEC-NOT/LE

In risposta all'interpello di un Comune del 5 maggio 2023, n. 72669 il MASE ha chiarito che, nel caso di rifiuti abbandonati da ignoti su tratte stradali appartenenti ad Enti terzi (Provincia, ANAS, Consorzi vari, ecc.), il Codice della strada, nella specie l'articolo 14, D.Lgs. n.  285/1992 prevale come norma speciale sul Dlgs 152/2006 (articolo 198 “Competenze dei Comuni”) e, pertanto, la raccolta e il trasporto di tali rifiuti sono onere del proprietario del tratto stradale. 

Si ricorda infatti che l’articolo 14 comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 285/1992 dispone che “Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi……” e, per le strade in concessione, al comma 3 dello stesso articolo stabilisce che “i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito”.

Di contro, nel caso il proprietario della tratta stradale sia il Comune, è allo stesso che spetta l'onere della raccolta e trasporto dei rifiuti abbandonati, che sono considerati come "urbani" anche qualora essi siano inquadrabili come rifiuti speciali (cfr. nota MITE 14 maggio 2021, n. 51657 e circolare Assoambiente n. 146/2021). Tale inquadramento, precisa però il Ministero "non significa che tali rifiuti siano ontologicamente urbani". In altri termini “la norma in esame sancisce la potestà regolatoria, in ordine alle competenze amministrative in materia di rimozione dei rifiuti abbandonati su suolo pubblico, senza tuttavia consentire alcuna deroga alle regole di caratterizzazione e classificazione dei rifiuti fondate, ai sensi dell’art. 184, comma 1, sull’origine e sulle caratteristiche di pericolo”.

Nel riscontro all’interpello il MASE precisa altresì che “al fine di provvedere alla regolazione dei servizi pubblici locali di propria titolarità in aree locate o detenute da soggetti terzi, si ritiene quindi che il Comune possa adottare, all'interno del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, disposizioni volte a definire competenze e modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti dalla pulizia delle strade.”

Per ogni approfondimento è disponibile qui la domanda di interpello e qui la risposta del Ministero Ambiente.

» 24.05.2023

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