Lo scorso 16 maggio 2023 è stata pubblicata la direttiva (UE) 2023/959 (GUUE L130/2023), con la quale il Parlamento europeo ha ufficialmente ratificato la riforma del sistema dell’Emission Trading System, il sistema europeo per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra, “al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica” e per conseguire l’obiettivo di neutralità climatica dell’UE.
Il provvedimento, che modifica la direttiva (UE) 2003/87/CE e la decisione (UE) 2015/1814, oltre ad intervenire sul settore dei trasporti aerei e marittimi, introduce all’art. 30 un nuovo comma 7 relativo agli impianti di incenerimento rifiuti urbani. Nello specifico il comma 7 dispone che entro il 31 luglio 2026 la Commissione dovrà presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla “fattibilità dell'inclusione degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani nell'EU ETS, anche in vista della loro inclusione a partire dal 2028, e valutando la potenziale necessità di consentire agli Stati membri di non partecipare fino al 31 dicembre 2030”.
Come richiesto anche da FEAD, nella predisposizione della relazione, la Commissione dovrà tenere conto dell'importanza di tutti i settori che contribuiscono alla riduzione delle emissioni e della potenziale deviazione dei rifiuti verso lo smaltimento in discarica nell'Unione e le esportazioni di rifiuti verso paesi terzi. Inoltre, la valutazione si fonderà anche sui seguenti criteri:
La Commissione, se del caso, potrà corredare tale relazione con una proposta legislativa con riferimento alle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra e all'assegnazione e al rilascio di quote supplementari per gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e per prevenire potenziali deviazioni di rifiuti.
Nella valutazione relativa alla fattibilità dell'inclusione degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, la commissione è stata chiamata anche a valutare l’inclusione nell'EU ETS di altri processi di gestione dei rifiuti, quali ad esempio la discarica, la fermentazione, il compostaggio e il trattamento meccanico-biologico in “in considerazione delle emissioni di metano e protossido di azoto”.
Nei considerando della nuova direttiva vengono richiamate anche le motivazioni di tale scelta che, secondo la Commissione UE mira anche a:
Dal 1° gennaio 2024 saranno in vigore gli obblighi di comunicazione e monitoraggio delle emissioni per gli inceneritori di rifiuti urbani, con modalità di contabilizzazione definite dalla Commissione tramite l’adozione di atti di esecuzione.
Per qualsiasi ulteriore approfondimento si allega il testo della direttiva.