Il governo Slovacco ha chiesto ad EuRIC di far sapere agli associati che a seguito di una modifica della legislazione a livello nazionale, a partire dal 1° luglio 2023 la spedizione di combustibile solido secondario ricavato da rifiuti, sia in entrata che in uscita dal territorio della Repubblica Slovacca, sarà possibile solo sulla base di un parere di autorizzazione scritto del Ministero dell'Ambiente della Repubblica Slovacca, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del Regolamento 1013/2006 sul trasporto dei rifiuti che disciplina i casi in cui esista un disaccordo in merito alla classificazione dei rifiuti tra due Stati membri, specificando che in tal caso prevarrà sempre l’interpretazione più restrittiva.
Pertanto, a partire dal 1° luglio 2023, prima della spedizione del combustibile solido secondario l'esportatore dovrà richiedere un parere scritto alle autorità del Paese di spedizione e al Ministero dell'Ambiente della Repubblica Slovacca (notification@enviro.gov.sk) dimostrando in tal modo che il combustibile solido secondario da spedire soddisfa le condizioni indicate dalla legislazione della Repubblica Slovacca per essere classificato come prodotto e non più come rifiuto.
Nel caso in cui l'esportatore non riesca a dimostrare che tali condizioni siano soddisfatte, il combustibile solido secondario potrà essere spedito nel territorio della Repubblica Slovacca solo come rifiuto, in conformità al Regolamento 1013/2006.