Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha risposto ad un interpello della Provincia di Brindisi in ordine al regime autorizzatorio applicabile agli impianti di trattamento delle acque di falda finalizzati alla bonifica delle acque sotterranee.
Il MASE ricorda che, ai sensi dell'articolo 243 comma 4, del D.lgs. n. 152/2006 sulle acque sotterranee emunte, le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse in corpo ricettore (previa depurazione), sono assimilate alle acque reflue industriali con applicazione, quindi, dei limiti di cui alla Parte III del D.lgs. n. 152/2006 (acque) e del relativo regime autorizzatorio.
Rispetto a quanto affermato dalla Provincia istante, che ha sempre assimilato le acque di falda da bonificare ad un rifiuto, il Dicastero evidenzia come sia decisiva ai fini dell'applicazione della normativa la presenza o meno di uno stabile sistema di collegamento tra punto di prelievo e corpo recettore. In assenza di uno stabile collegamento le acque emunte sono soggette alla disciplina dei rifiuti. Pertanto il regime delle acque sarà applicabile solo "in presenza di elementi progettuali specifici, oggettivamente valutabili e apprezzabili, dai quali inferire l'esistenza di un sistema stabile di canalizzazione".
Per maggiori informazioni si rimanda al testo della risposta all’interpello allegato (v. Allegato 1).
Sempre in tema di bonifiche si segnala la sentenza della Corte di Cassazione 23 maggio 2023, n. 22096 in relazione ad una confisca disposta per il delitto di omessa bonifica secondo quanto previsto dall’articolo 452-terdecies del codice penale.
Nello specifico il ricorrente contestava il fatto che la confisca fosse stata disposta ai sensi dell'articolo 452-undecies, comma 1 del Codice Penale, che prevede la confisca obbligatoria come conseguenza della condanna per una serie di delitti ambientali, tra i quali però non c'è il reato di omessa bonifica. Per i Supremi Giudici però, nel caso di specie, la confisca non è stata disposta ai sensi della citata confisca "obbligatoria" come conseguenza della condanna per determinati delitti (inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale radioattivo, impedimento del controllo; associazione per delinquere diretta a commettere taluno dei delitti previsti citati) ma ai sensi della generale disposizione dell'articolo 240 del Codice penale che prevede la confisca "facoltativa", che viene cioè rimessa alla facoltà del Giudice ed è possibile per tutti i reati normati dal Codice penale.
Quanto al fatto che la confisca sia stata disposta non in via diretta ma per equivalente, ai sensi dell'articolo 452-undecies, comma 2 del Codice penale, la Cassazione sottolinea che tale norma si applica a tutti i delitti ambientali del Codice penale (Titolo VI-bis), non solo a quelli per i quali scatta la confisca obbligatoria, ed è pertanto possibile applicarla anche al caso di specie.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sentenza della corte di cassazione allegata (v. Allegato 2).