Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha risposto ad un interpello avanzato da Confindustria e relativo alla disciplina di chiusura delle discariche dopo le modifiche introdotte, con il D.lgs. n. 121/2020 al D.lgs. n. 36/2003 relativo alle discariche di rifiuti.
In relazione al primo quesito il Ministero ha ribadito che i nuovi criteri costruttivi per la copertura finale della discarica potranno essere applicati, a discrezione del gestore, anche a discariche autorizzate con i precedenti requisiti. Ciò purché il progetto sia in linea con le disposizioni di nuova introduzione e che le stesse garantiscano la tutela dell’ambiente e della salute, senza alcun pregiudizio per la gestione post operativa della discarica.
Nel secondo quesito veniva chiesto di specificare se il biennio previsto per il monitoraggio dei cedimenti strutturali a partire dall’ultimo conferimento e la copertura della discarica facessero parte della fase operativa o post-operativa di gestione della discarica. Il MASE, richiamando quanto disposto all’articolo 12 del D.lgs. n. 36/2003, ha specificato che la chiusura della discarica avviene soltanto dopo l'ispezione dell'Autorità di controllo che ha il compito di verificare la conformità morfologica della copertura finale della discarica e la conformità della discarica a quanto previsto nel progetto. Pertanto la fase di chiusura della discarica (copertura finale definitiva dell'invaso) fa parte della gestione operativa, mentre la gestione post-operativa, attuata dopo il ripristino ambientale, consiste nella manutenzione e nel controllo delle opere.
Nel terzo quesito il Ministero ha chiarito che il termine di due anni dall'ultimo conferimento, stabilito dal D.lgs. n. 36/2003 per predisporre la chiusura definitiva, è a tutti gli effetti un termine minimo da osservare a scopo cautelativo, escludendo pertanto la possibilità al gestore di operare la chiusura della discarica con anticipo, come invece chiesto dagli autori dell’interpello. Viene inoltre specificato dal MASE che i due anni sono necessari a garantire un periodo minimo di assestamento del corpo discarica in modo da evitare “cedimenti secondari i cui tempi di norma non sono standardizzabili essendo legati primariamente alla degradazione della componente biodegradabile presente nei rifiuti”, come evidenziato anche in un parere della Commissione Parlamentare Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici del 29 luglio 2020.
Infine il MASE, nel rispondere al quesito relativo alla necessità di ricorrere o meno agli accordi regionali per il conferimento di rifiuti urbani indifferenziati contrassegnati con il codice EER 20.03.01 in impianti (es. TMB) per attività di recupero (R3) situati fuori regione, evidenzia come l'articolo 182-bis del D.lgs. n. 152/2006 fa comunque salvi gli accordi tra Regioni, che possono essere usati anche per il recupero di rifiuti urbani indifferenziati nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'autosufficienza.
Per maggiori informazioni si rimanda al testo della risposta del MASE all’interpello, in allegato.