AssoAmbiente

Circolari

2023/211/SAEC-NOT/PE

Il Regolamento 1272/2008/CE (“CLP”) mira a disciplinare, con criteri armonizzati a livello UE, la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele. Dal 2008 il Regolamento è stato modificato e rettificato ventuno volte fino a giungere alla recente integrazione con il nuovo Regolamento 2023/707/UE che rivede gli allegati I, II, III e IV e il successivo Regolamento 2023/1434/UE che interviene sull’allegato VI.

Ricordiamo a riguardo che, come riportato nella LG SNPA-ISPRA sulla classificazione rifiuti: “I principali riferimenti normativi sulla classificazione dei rifiuti sono rappresentati, a livello comunitario, dalla direttiva 2008/98/CE e dalla decisione 2000/532/CE (e relative modifiche) e, su scala nazionale, dalla Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006. Le suddette normative richiamano però estesamente le definizioni e i criteri contenuti nelle disposizioni comunitarie relative alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose, con particolare riferimento ai regolamenti 2008/1272/CE (Regolamento CLP) e 2008/440/CE (REACH)”.

Il nuovo Regolamento 2023/707/UE (GUUE n. 93 del 31.3.2023) introduce criteri legati agli interferenti endocrini e fissando anche nuove classi di pericolo relativi ai problemi di persistenza, bioaccumulo, tossicità ambientale e mobilità delle sostanze e delle miscele pericolose.

Tutti i titoli preesistenti (I - VII) e gli allegati IV, V, VII permangono immutati.

Sono invece modificati tramite specifiche integrazioni i quattro allegati I, II, III, VI del Regolamento 1272/2008/CE:

  • l’allegato I (Disposizioni relative alla classificazione e all’etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose) è stato aggiornato con l’apporto delle seguenti integrazioni:
  • interferenza con il sistema endocrino per la salute umana;
  • interferenza col sistema endocrino per l’ambiente;
  • proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili (PBT, vPvB);
  • proprietà persistenti, mobili e tossiche molto persistenti e molto mobili (PMT, vPvM, KOC).

Sempre mantenendo il focus sull’impatto sulla salute umana, il regolamento si occupa anche delle miscele di sostanze, distinguendo tra miscele di componenti sui quali esiste classificazione e miscele di componenti sui quali non vi è classificazione:

  1. a) quando esiste la classificazione su tutti i componenti della miscela o su alcuni di essi, la miscela è classificata come interferente endocrino per la salute umana se contiene almeno un componente classificato come interferente endocrino per la salute umana di categoria 1 o 2 in concentrazione pari o superiore rispettivamente a 0,1 % e 1 %;
  2. b) quando non esistono dati sulla miscela si applicano i cosiddetti “principi ponte”, quando la miscela in quanto tale non è stata sottoposta a prove per determinarne l’interferenza con il sistema endocrino per la salute umana, ma esistono sui singoli componenti e su miscele simili dati sufficienti a caratterizzare adeguatamente i pericoli della miscela.

Sull’etichetta delle sostanze e delle miscele che rispondono ai criteri di classificazione in questa classe di pericolo (Interferenza con il sistema endocrino per la salute umana) devono figurare specifici elementi indicati nel regolamento.

I termini temporali di etichettatura per le sostanze e per le miscele sono resi espliciti nel regolamento sono i seguenti:

  • obbligo di etichettare le sostanze, entro il 1° maggio 2025;
  • deroga temporale per le sostanze immesse sul mercato entro il 30 aprile 2025, fino al 1° novembre 2026;
  • obbligo di etichettare le miscele, entro il 1° maggio 2026;
  • deroga temporale per le miscele immesse sul mercato entro il 30 aprile 2026, fino al 1°maggio 2028;
  • l’allegato II (Disposizioni particolari relative all’etichettatura e all’imballaggio di talune sostanze e miscele) è stato aggiornato con l’aggiunta dei limiti per le miscele non pericolose e non destinate alla vendita al pubblico. Dall’entrata in vigore del Regolamento 2023/707/UE, l’etichetta dell’imballaggio delle miscele non classificate come pericolose deve riportare la dicitura EUH210 (ovvero Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta) anche nel caso di concentrazione = 0,1 % di sostanze classificate come interferenti endocrini per la salute umana /per l’ambiente di categoria 2;
  • l’allegato III (Elenco delle indicazioni di pericolo, informazioni supplementari sui pericoli ed elementi supplementari dell’etichetta) è stato aggiornato con l’aggiunta delle seguenti previsioni:
  • ulteriori indicazioni di pericolo ai sensi dell’art. 27 del CLP;
  • informazioni supplementari sui pericoli per gli esseri umani;
  • informazioni supplementari sui pericoli per l’ambiente;
  • l’allegato VI (Classificazione ed etichettatura armonizzate di talune sostanze pericolose) è stato aggiornato con l’aggiunta delle seguenti previsioni:
  • specifici codici di classe e categoria di pericolo per la salute umana (ED HH 1, ED HH 2);
  • specifici codici di classe e categoria di pericolo per l’ambiente (ED ENV 1, ED ENV 2);
  • specifici codici per caratteristiche di persistenza (P, vP), bioaccumulabilità (B, vB), tossicità (T), mobilità (M, vM).

Infine lo scorso 31 luglio è entrato in vigore il Regolamento 2023/1434/UE (GUUE n. 176 11.7.2023) che integra le istruzioni contenute nel regolamento CLP con l'inserimento di tre nuove note nell'allegato VI (Classificazione ed etichettatura armonizzate di talune sostanze pericolose).

Il Regolamento 2023/1434/UE intende chiarire che la classificazione di un gruppo di sostanze nella stessa voce si basa unicamente sulle proprietà pericolose di quella parte della sostanza comune a tutte le sostanze di tale voce. Per le parti non comuni di una sostanza, invece, diventa necessario valutare se le loro proprietà pericolose possano giustificare una classificazione più rigorosa (categoria superiore) o una classificazione con un ambito di applicazione più ampio (includendo ulteriori differenziazioni, organi bersaglio e/o indicazioni di pericolo) per la stessa classe di pericolo.

Il provvedimento introduce poi disposizioni finalizzate a consentire una identificazione più precisa del pericolo di miscele che contengono più sostanze appartenenti alla stessa "voce di gruppo".

I Regolamenti, quando in vigore, sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati UE.

Si rimanda ai Regolamenti CLP del 2023, sopra richiamati e riportati in allegato alla presente, per ogni ulteriore dettaglio.

» 02.08.2023
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