Pubblicato il Regolamento (UE) 2023/1640 recante la metodologia per determinare la quota di biocarburanti e di biogas per il trasporto derivanti da biomassa trattata con combustibili fossili in un processo comune (GUUE n. 205 del 18 agosto 2023).
In particolare il provvedimento della Commissione europea definisce la metodologia per calcolare e conteggiare, ai fini degli obiettivi della direttiva rinnovabili 2018/2001/UE (32% del consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030 dovrà provenire da fonti rinnovabili), la quota di energia rinnovabile dei carburanti prodotti a partire dalla biomassa e da materie prime fossili in un processo comune. Per determinare la quota di carbonio biogenico gli operatori economici che effettuano il co-trattamento (che solitamente si riferisce a un'unità di raffineria di petrolio in cui le materie prime da biomassa sono trattate insieme a quelle di origine fossile e trasformate in carburanti finali della biomassa) possono sviluppare e usare un metodo di prova caratteristico dell’impresa o del processo e adeguato alla configurazione del loro stabilimento e al loro mix di materie prime. Il metodo di prova principale si basa sull’equilibrio di massa, sul bilancio energetico, sul rendimento o sul radiocarbonio degli output. Tutto ciò al fine di garantire che gli operatori economici documentino in modo esauriente le quantità e i tipi di biomassa che entrano nel processo dico-trattamento con i combustibili fossili, nonché le quantità di biocarburanti e biogas prodotte a partire da questa biomassa.
Nel regolamento viene specificato che le materie prime da biomassa possono essere, ad esempio, materiali a base di lipidi, come l'olio vegetale, il tallolio grezzo o l'olio di pirolisi, mentre le materie prime fossili derivano solitamente dal petrolio greggio. I carburanti finali prodotti da questo mix di materie prime devono contenere una quota di biocarburanti e biogas. Per biogas, ai sensi del regolamento in parola, si intende il gas derivante da materie prime da biomassa che sono state co-trattate insieme a materie prime fossili per convertirle in carburanti finali liquidi o gassosi.
Infine il regolamento specifica anche le modalità dei controlli delle asserzioni degli operatori che immettono sul mercato carburanti che contengono una determinata quota di biocarburanti o biogas nonché gli obblighi di conservazione dei campioni.
Per maggiori informazioni si rimanda al testo del regolamento allegato.