AssoAmbiente

Circolari

2023/238/SAEC-ENE/PE

Lo scorso 12 settembre il Parlamento europeo ha adottato l'accordo provvisorio sulla proposta di revisione della Direttiva sulle energie rinnovabili (RED – Renewable Energy Directive) raggiunto in sede di Trilogo il 16 giugno. 

Parlamento e Consiglio avevano raggiunto un accordo preliminare sulla direttiva lo scorso marzo. Poi, causa divergenze tra Stati membri su biomasse, idrogeno e nucleare, il percorso della direttiva è stato rallentato.

Rispetto al testo adottato dal Parlamento segnaliamo in particolare:

  • la quota vincolante di fonti rinnovabili (FER) nel consumo finale di energia dell'UE sale al 42,5% (dal 32%) entro il 2030. A ciò si aggiunge l'ambizione, non vincolante, di portare le rinnovabili al 45% del consumo energetico finale dell'UE sempre al 2030;
  • per traguardare questo risultato, la REDIII prevede lo snellimento delle procedure per la concessione di permessi per nuovi impianti di energia rinnovabile, come pannelli solari e centrali eoliche, o per l'adeguamento di quelli esistenti. Le autorità nazionali non potranno impiegare più di 12 mesi per autorizzare la costruzione di nuovi impianti di energia rinnovabile situati nelle cosiddette "zone di riferimento per le energie rinnovabili". Al di fuori di queste zone, la procedura non potrà superare i 24 mesi. In base al principio del "silenzio assenso", gli investimenti saranno considerati approvati in assenza di riscontri amministrativi contrari;
  • gli Stati membri assicurano che le autorità competenti adottino uno o più piani che designano, come sottoinsieme delle "zone di riferimento per le energie rinnovabili", zone di accelerazione per uno o più tipi di energie da fonti rinnovabili. Gli Stati membri possono escludere gli impianti di combustione abiomassa e le centrali idroelettriche. In tali piani le autorità competenti danno priorità, tra le altre, ai siti di smaltimento dei rifiuti, i siti industriali, le miniere, e, se del caso, i siti di trattamento delle acque reflue urbane, così come i terreni degradati non utilizzabiliper attività agricole;
  • il Parlamento sottolinea infatti che “gli Stati membri dovrebbero considerare tali impianti di produzione di energia rinnovabile e la relativa infrastruttura d'interesse pubblico prevalente e d'interesse per la salute e la sicurezza pubblica eccetto se vi sono prove evidenti che tali progetti hanno effetti negativi significativi sull'ambiente che non possono essere mitigati o compensati”;
  • nel settore dei trasporti, la diffusione delle rinnovabili dovrebbe portare a una riduzione del 14,5% delle emissioni di gas serra entro il 2030, grazie a una quota maggiore di biocarburanti avanzati e a una quota più ambiziosa di carburanti rinnovabili di origine non biologica, come l'idrogeno;
  • viene chiesto agli Stati membri di fissare un obiettivo indicativo per le tecnologie innovative pari ad almeno il 5% della capacità di energia rinnovabile di nuova installazione, nonché un quadro vincolante per i progetti energetici transfrontalieri;
  • per quanto riguarda le biomasse, l’UE non dovrà sovvenzionare tecnologie non sostenibili: difatti, la raccolta di biomassa dovrà essere effettuata in modo da evitare impatti negativi sulla qualità del suolo e sulla biodiversità. “Gli Stati membri non concedono alcun sostegno finanziario diretto per la produzione di energia rinnovabile mediante l’incenerimento di rifiuti a meno che non siano stati rispettati gli obblighi in materia di raccolta differenziata stabiliti nella direttiva 2008/98/CE”;
  • per quanto riguarda la sostenibilità di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa prodotti a partire da rifiuti e residui diversi dai residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura, il Parlamento interviene sul primo paragrafo dell’art. 29. Pur confermando che per queste tipologie è necessario soddisfare soltanto icriteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra riportati nello stesso articolo (comma 10), è aggiunto che in caso di utilizzo di rifiuti non differenziati, gli Stati membri possono obbligare gli operatori ad applicare sistemi di cernita di rifiuti non differenziati allo scopo di rimuovere i materiali fossili";
  • il Parlamento ha inserito in più passaggi che “rifiuti e residui, compresi tutti i rifiuti e i residui inclusi nell'allegato IX, sono considerati materiali a zero emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita fino al processo di raccolta degli stessi, a prescindere dal fatto che siano trasformati in prodotti intermedi prima di essere trasformati in prodotto finito”.
     

Diversi i rimandi agli atti delegati con cui la Commissione potrà poi tornare sul testo per verificarne l’efficacia.

Per entrare in vigore, il testo dovrà essere adottato ora formalmente dal Consiglio UE.

Nel rimandare a successive comunicazioni per ulteriori informazioni in materia, per ulteriori dettagli sulla Risoluzione legislativa del Parlamento UE si rimanda al testo disponibile qui

» 18.09.2023

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