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2023/245/SAEC-EUR/FA

Lo scorso 20 settembre 2023 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale europea la Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento e del Consiglio europeo sull’efficienza energetica, che modifica il Regolamento (UE) 2023/955 e che stabilisce un quadro comune di misure aventi lo scopo di promuovere l’efficienza energetica nell’Unione Europea al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi, garantendo al contempo la sicurezza dell’approvvigionamento energetico e riducendo ulteriormente la dipendenza dalle importazioni di energia, soprattutto sotto il profilo dell’utilizzo dei combustibili fossili.

La direttiva in questione fa parte del pacchetto di riforme europee “Fit for 55” che si propone di ridurre le emissioni di gas a effetto serra entro il 2030. In questo caso particolare è stata effettuata la c.d. rifusione, ovvero l’abrogazione della Direttiva (UE) 2012/27 attraverso una codifica delle sue disposizioni e l’integrazione di modifiche nuove, nonché di quelle avvenute nel tempo.

Attraverso la direttiva viene ribadito come l’efficienza energetica sia una priorità per tutti i settori e occorra rimuovere gli ostacoli presenti sul mercato dell’energia agendo su quei fattori che frenano l’efficienza a livello di forniture, trasmissione, stoccaggio e uso dell’energia, fissando inoltre i contributi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica da raggiungere entro il 2030. 

Sulla base di questa nuova direttiva, gli Stati membri dovranno assicurare collettivamente una riduzione del consumo energetico finale (energia consumata dagli utenti finali) di almeno l’11,7% nel 2030, rispetto alle previsioni del consumo energetico per il 2030 formulate nel 2020. Ciò si traduce in un limite massimo al consumo energetico finale dell’UE di 763 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio. Ogni Stato membro deve poi stabilire un "contributo nazionale indicativo" di efficienza energetica, legato ai criteri oggettivi che riflettono le circostanze nazionali, per cercare di arrivare agli obiettivi fissati nella direttiva.

Per quanto di interesse, nel provvedimento è specificato che gli obblighi di cui sopra possono essere soddisfatti riducendo il consumo di energia finale in qualsiasi comparto, tra cui anche quello della gestione dei rifiuti. Inoltre l’articolo 25 definisce che gli Stati membri devono presentare alla Commissione una valutazione del riscaldamento e del raffreddamento, effettuata tramite un’analisi costi-benefici, al fine di individuare scenari alternativi per le tecnologie più efficienti e rinnovabili. A tal proposito gli Stati dovranno prendere in considerazione le seguenti pratiche:

  1. calore e freddo di scarto industriali;
  2. incenerimento dei rifiuti;
  3. cogenerazione ad alto rendimento;
  4. fonti rinnovabili, come l'energia geotermica, solare termica e da biomassa, diverse da quelle utilizzate per la cogenerazione ad alto rendimento;
  5. pompe di calore;
  6. riduzione delle perdite di calore e di freddo da reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento esistenti;
  7. teleriscaldamento e teleraffrescamento.

La presente Direttiva entrerà in vigore il prossimo 10 ottobre 2023.

Per qualsiasi ulteriore approfondimento, si rimanda alla direttiva in allegato.

» 26.09.2023
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