AssoAmbiente

Circolari

2023/251/SAEC-ARE/TO

Nel corso del Consiglio Direttivo della Sezione SRRU di Assoambiente, tenutosi lo scorso 26 settembre, è emersa l’esigenza di attivare l’Associazione per giungere al prossimo incontro del Direttivo Assoambiente con elementi necessari a valutare l’opportunità di ricorrere come Associazione in sede giurisdizionale contro gli ultimi provvedimenti ARERA in via diretta o ad adiuvandum.

A riguardo, rispetto agli aspetti da Voi segnalati per la predisposizione dei documenti Assoambiente in risposta alle consultazioni ARERA, riportiamo alcuni possibili temi che: i) attengono a profili generali sui provvedimenti di agosto di ARERA; ii) sono potenzialmente in grado di creare criticità a tutte le aziende in qualità di gestori di rifiuti urbani; iii) risultano, sulla base di prime valutazioni, in contrasto con i principi e le norme di settore:

  1. ETEROINTEGRAZIONE: illegittimità del principio di “eterointegrazione” dei contratti in essere in quanto il nuovo schema di contratto tipo si applica sia ai futuri contratti che ai contratti stipulati sotto la vigenza della precedente normativa. Sebbene il principio di eterointegrazione sia riconosciuto dalla giurisprudenza, nel settore della gestione dei rifiuti può manifestare significative criticità;
  2. MANCATO RICONOSCIMENTO COSTI PRESELEZIONE/PULIZIA PLASTICA: illegittimità delle scelte operative sull’ottemperanza alla sentenza n. 7196/2023 del Consiglio di Stato, in quanto la formulazione attuale dell’art. 2 della delibera 389/2023 indurrà gli ETC a richiedere ai gestori dei servizi lo scomputo dai PEF dei costi afferenti alla gestione degli imballaggi in plastica e non coperti da contributi COREPLA, determinando di fatto un mancato riconoscimento economico in quanto i costi per tali fondamentali attività non risulterebbero coperti né da tariffa né dai sistemi consortili;
  3. MANCATO RICONOSCIMENTO COSTI PRESELEZIONE/PULIZIA PLASTICA (RETROATTIVITA’): illegittimità delle scelte operative sull’ottemperanza alla sentenza n. 7196/2023 del Consiglio di Stato, relativamente alla retroattività della definizione dei costi riconosciuti riferito al recupero nel PEF 24 e 25 degli oneri e ricavi attribuibili alle annualità 2022 e 2023;
  4. INFLAZIONE PEF 2023: Illegittimità della scelta di non prevedere con l’aggiornamento del MTR-2 un conguaglio positivo dovuto all’adeguamento del tasso di inflazione. In altri termini, a valle della pubblicazione da parte di ARERA dei valori definitivi del parametro inflattivo per il 2023, non è possibile effettuare un aggiornamento dei costi che hanno determinato la predisposizione del PEF 2023 per quantificare un conguaglio, pertanto il differenziale inflattivo sui costi 2022 e 2023 rappresenta un improprio costo posto a carico delle gestioni, in contrasto rispetto al principio comunitario di pieno recupero dei costi efficienti (full-cost recovery). L’introduzione della predisposizione del PEF pluriennale non può derogare al principio cardine della regolazione relativo all’utilizzo di fonti contabili certe e all’adeguamento dei costi relativi ad annualità pregresse, applicando indici inflazionistici determinati monitorando l’effettiva dinamica di prezzi.

A riguardo siamo a chiederVi di trasmettere all’email l.tosto@fise.org entro il 12 ottobre p.v.:

  • condivisioni/integrazioni rispetto all’elenco sopra riportato;
  • indicazioni su eventuali studi legali con esperienza su tema ARERA;
  • condividere con la Struttura ogni eventuale iniziativa legale avviata o da avviare verso uno o più dei provvedimenti dello scorso agosto.

In attesa di Vostri riscontri, rimaniamo a disposizione per ogni informazione.

» 02.10.2023

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