AssoAmbiente

Circolari

2023/256/SAEC-SUO/FA

Lo scorso 5 settembre 2023, il TAR Umbria ha pronunciato la sentenza n. 507, riguardante la titolarità della responsabilità autorizzativa nei progetti di bonifica.

Nel caso di specie la Regione Umbria aveva obbligato l’azienda proprietaria di un sito in cui era presente un impianto di vendita di carburanti ed interessato dal 2002 da un procedimento di messa in sicurezza e bonifica ambientale, alla voltura a suo carico dell’autorizzazione unica ambientale, nonostante della bonifica si è occupata non direttamente, ma attraverso la sua mandataria, ovvero una società del gruppo costituita per la gestione e il monitoraggio delle attività ambientali, che a sua volta aveva stipulato specifici contratti di appalto con ditte e società specializzate in materia di bonifiche ambientali.

L’azienda proprietaria del sito ha presentato ricorso ai fini dell’annullamento della delibera della Regione, ritenendo che la presentazione delle autorizzazioni non debbano essere a proprio carico ma debbano rimanere intestate alla ditta che sta effettuando i lavori di bonifica.

Il TAR ha rigettato il suddetto ricorso indicando che in base al D.lgs. n. 152/2006 sono a carico del “responsabile dell’inquinamento” l’obbligo di curare i relativi adempimenti, tra cui il progetto operativo degli interventi di bonifica e, come logica conseguenza e nello spirito della legge, deve essere in capo a lui la titolarità dell’autorizzazione unica regionale necessaria all’attuazione dell’attività. I giudici specificano infatti che secondo la disposizione normativa, l’approvazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza presentati dal soggetto responsabile, sono considerati come provvedimento di rilascio dell’autorizzazione necessaria alla realizzazione degli interventi stessi.

La sentenza inoltre indica che quanto sopra non impedisce che il «soggetto responsabile» che abbia presentato il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, ottenendone l’approvazione con valenza di autorizzazione unica ambientale all’esecuzione degli interventi in esso previsti, si avvalga di soggetti terzi per l’esecuzione delle singole lavorazioni, ferma restando la sua responsabilità nei confronti dell’amministrazione in relazione alla corretta osservanza delle prescrizioni impartite in sede di approvazione del progetto e di rilascio dell’autorizzazione, che dunque deve essere intestata al medesimo soggetto.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla sentenza in allegato alla presente.

» 06.10.2023
Documenti allegati

Recenti

10 Febbraio 2026
2026/062/SAEC-EUR/FA
Circular Economy Act – Questionario per le PMI
Leggi di +
09 Febbraio 2026
2026/061/SAEC-EUR/FA
Tecnologie per il riciclo della plastica in UE – Rapporto PRE
Leggi di +
09 Febbraio 2026
2026/060/SAEC-ELV/NA
Legge 14/2026 su cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo
Leggi di +
09 Febbraio 2026
2026/059/SAEC-REN/LE
RENTRi – DD n. 25/2026 su procedure di emergenza per mancata disponibilità dei servizi RENTRi o indisponibilità di connettività Internet.
Leggi di +
09 Febbraio 2026
2026/058/SA-LAV/MI
Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) – Trasferimento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS – Circolare INPS n. 12 del 5.2.2026.
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL