AssoAmbiente

Circolari

2023/259/SA-LAV/MI

Come noto (cfr. anche le circolari Assoambiente n. 113/2023 dell’8 maggio e n. 184/2023 del 7 luglio uu.ss.), con il “Decreto Lavoro” in oggetto, sono state introdotte diverse novità per quanto concerne le previsioni legislative in materia di contratti a tempo determinato, principalmente in ordine a:

 

  • abrogazione delle causali introdotte dal “Decreto Dignità” (notoriamente inattuabili), con la sola eccezione della causale sostitutiva;
  • delega alla contrattazione collettiva per l’individuazione delle causali per contratti di durata superiore ai dodici mesi;
  • possibilità, in assenza di contrattazione collettiva in ordine alle causali, di stipulare accordi individuali, in via transitoria, fino al prossimo 30 aprile;
  • eliminazione dell’obbligo di inserire la causale in caso di rinnovo del contratto intervenuto prima della scadenza dei dodici mesi;
  • ai fini del computo dei dodici mesi, relativamente alla descritta possibilità di prorogare o rinnovare contratti a termine (e di somministrazione) senza l’obbligo della causale, si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 48/2023).

 

Tale ultimo punto, in particolare, ha comportato, fin da subito (o meglio dalla data di conversione in legge del decreto n. 48, essendo tale norma stata introdotta durante l’iter parlamentare), diverse possibili interpretazioni, tant’è che si auspicava da più parti un intervento chiarificatore, giunto con la circolare ministeriale pubblicata ieri, 9 ottobre.

Il nuovo comma 1-ter dell’articolo 19 del d. lgs. n. 81/2015, infatti, prevede ora la possibilità di consentire ulteriori contratti di lavoro a termine privi di causale per la durata massima di dodici mesi, indipendentemente da eventuali rapporti già intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 48 del 2023.

In sostanza, a tali fini si tiene conto unicamente dei contratti di lavoro stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 48.

Di conseguenza, esemplificando alcune fattispecie (vedi pagina 4 della circolare):

  • eventuali rapporti di lavoro a termine già intercorsi tra le medesime parti in forza di contratti stipulati prima del 5 maggio 2023 non concorrono al raggiungimento del termine di dodici mesi;
  • contratti a termine stipulati prima, e scaduti dopo il 5 maggio 2023, potranno essere rinnovati o prorogati fino a ulteriori dodici mesi senza apposizione di alcuna causale;
  • se, dopo il 5 maggio 2023, le parti abbiano già rinnovato o prorogato un rapporto di lavoro a termine per una durata inferiore a dodici mesi, le stesse potranno optare per una proroga o un rinnovo fino al raggiungimento dei dodici mesi complessivi, senza apposizione di causale.

***

Per quanto concerne la sovrapposizione delle disposizioni legislative in materia di causali giustificative con quanto previsto nel CCNL Servizi Ambientali, come noto l’articolo 11 sottoscritto il 18 maggio 2022 ha introdotto, al terzo comma, nuove causali, recependo il rinvio operato dall’art. 19, comma 1, lettera b-bis D. Lgs n. 81/2015, introdotta dall’art. 41-bis della Legge n. 106 del 23 luglio 2021.

Sul punto, la circolare ministeriale, a pagina 2, riporta che, “nel caso in cui nei contratti collettivi sopra citati siano presenti causali introdotte in attuazione del regime di cui al previgente articolo 19, comma 1, lettera b-bis) - quest’ultima inserita dall’articolo 41-bis del decreto-legge n. 73 del 2021 -, data la sostanziale identità di tale previsione con le specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 di cui al nuovo articolo 19, comma 1, lett. a), si ritiene che le suddette condizioni potranno continuare a essere utilizzate per il periodo di vigenza del contratto collettivo”.

Non sussistono dubbi, quindi, circa la validità delle causali previste dall’articolo 11 del CCNL Servizi Ambientali anche nel regime normativo ad oggi vigente; conseguentemente non è applicabile la possibilità di stipulare accordi individuali senza fare riferimento ad una delle causali di cui all’articolo 11 o in alternativa alla causale di cui all’articolo 19, comma 1, lettera “b-bis” del d. lgs. n. 81/2015 (esigenze di sostituzione di altri lavoratori).

» 11.10.2023
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