La Corte di Cassazione, con sentenza 37114/2023, ha stabilito che il reato di deposito incontrollato di rifiuti commesso dal titolare d’impresa (articolo 256, comma 2, D.lgs. 152/2006) non rientra tra quelli idonei a fondare la responsabilità degli Enti ex D.lgs. 231/2001.
Più in dettaglio la Corte di Cassazione si è pronunciata su un ricorso contro la sentenza della Corte d’Appello di Bologna che confermava la condanna nei confronti di un’impresa di demolizioni per l’illecito amministrativo ex D.lgs. 231/2001 in relazione al reato di gestione illecita di rifiuti commesso dagli amministratori della società. In particolare, per aver effettuato un’attività non autorizzata di messa in riserva di rifiuti.
La Corte coglie l’occasione per ribadire che il reato di abbandono o deposito incontrollati di rifiuti commesso dai titolari di impresa o dai responsabili di Enti non rientra nel catalogo tassativo dei reati presupposto idonei a fondare la responsabilità amministrativa degli Enti ex D.lgs. 231/2001.
Al contrario, ricorda la Corte, nell’elenco rientra invece il reato di gestione non autorizzata di rifiuti che punisce chiunque effettua un’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in assenza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni.
Nel rinviare alla pronuncia, in allegato, per gli opportuni approfondimenti, rimaniamo a disposizione per informazioni e aggiornamenti.