AssoAmbiente

Circolari

2023/276/SAEC-GIU/LE

I Comuni non hanno titolo per regolamentare lo spandimento dei fanghi da depurazione, è una competenza che spetta alle Regioni ai sensi dell’art. 6 D.lgs. n. 99/1992 e dell’art. 196 del D.lgs. n. 152/2006. 

A ricordarlo il Consiglio di Stato nella sentenza 17 ottobre 2023, n. 9044 che ha confermato l'illegittimità della pianificazione urbanistica di un Comune della Lombardia nel punto in cui istituisce, all'interno delle aree agricole, un esplicito divieto di utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione. 

Accogliendo il ricorso di un’azienda secondo il Consiglio di Stato sembra pertanto da escludere che lo strumento urbanistico possa dettare prescrizioni che riguardano l’attività di spandimento di fertilizzanti su suolo agricolo giacché non si vede quale attinenza abbia tale attività con l’interesse urbanistico. (…) in ogni caso, va poi osservato che, anche qualora si dovesse ritenere che la Legge regionale [Lombardia] n. 12 del 2005 abbia attribuito agli strumenti urbanistici comunali il compito di dettare norme autonome per la tutela dell’interesse ambientale, non si può ammettere che tale interesse trovi nel piano una regolazione contrastante con quella dettata dalla fonte regionale, cui la legge statale attribuisce specifica competenza in materia.”

Ricorda il Consiglio di Stato che l'articolo 6 del D.lgs. n. 99/1992 demanda alla Regione la potestà di stabilire limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura di fanghi e l'articolo 196 del D.lgs. n. 152/2006 stabilisce che spetta alla Regione la regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti. Pertanto “i Comuni non sono titolari di potestà regolamentare in materia di spandimento dei fanghi biologici in agricoltura restando riservata all'Ente solo la potestà di sanzionare la violazione delle disposizioni regolamentari preventivamente stabilite dalla Regione se queste violano la normativa regolamentare in materia di igiene”. I Giudici rammentano altresì che in materia di "ambiente" la competenza è esclusivamente attribuita allo Stato dalla Costituzione (articolo 117) per cui la Regione non può delegare ai Comuni le competenze a lei attribuite esplicitamente. 

Per ulteriori dettagli si rimanda alla Sentenza allegata.

» 26.10.2023
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