AssoAmbiente

Circolari

2023/279/SAEC-ENE/PE

Nel far seguito a quanto anticipato con la precedente comunicazione (v. circolare Assoambiente n. 238 del 18 settembre 2023), segnaliamo che è stata pubblicata la direttiva (UE) 2023/2413 del 18 ottobre 2023 sulla promozione dell’energia da fonti rinnovabili (GUUE serie L del 31 ottobre 2023).

La direttiva pubblicata abroga la direttiva (UE) 2015/652 (sui metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel) e interviene con modifiche su:

   a.    Direttiva (UE) 2018/2001 (sulla promozione delle fonti rinnovabili), in particolare:

  • Definizioni – inserite diverse nuove definizioni soprattutto per lo sviluppo e la misurazione delle rinnovabili, che ora include anche l’”energia osmotica”. Nella definizione di consumo finale lordo di energia invece viene inclusa anche “il consumo di energia elettrica e di calore del settore energetico per la produzione di energia elettrica, di calore e di carburante per il trasporto”; 
  • Obiettivi vincolanti complessivi per l’UE al 2030 – la Commissione rivede, innalzandolo, il precedente obiettivo che passa da almeno il 32% al 42,5% del consumo di energia finale lordo dell’UE e sollecita (senza obbligo) gli Stati membri per conseguire collettivamente l’obiettivo complessivo europeo del 45% di energia da fonti rinnovabili, in linea con il piano REPowerEU;
  • Introdotto nuovo comma 3 quater all’art. 3, che vieta agli Stati membri di concedere “sostegno finanziario diretto per la produzione di energia rinnovabile mediante l’incenerimento di rifiuti a meno che non siano stati rispettati gli obblighi in materia di raccolta differenziata stabiliti nella direttiva 2008/98/CE;
  • Al nuovo comma 4 bis dell’art. 3 gli Stati membri sono chiamati ad istituire un quadro che affronta in particolare gli ostacoli che ancora si frappongono al raggiungimento di un livello elevato di fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili, inclusi quelli relativi alle procedure di rilascio delle autorizzazioni, e allo sviluppo delle necessarie infrastrutture di trasmissione, distribuzione e stoccaggio, incluso lo stoccaggio dell’energia co-ubicato. Nell’elaborare tale quadro, gli Stati membri devono tener conto dell’energia elettrica da fonti rinnovabili supplementare necessaria per soddisfare la domanda nei settori dei trasporti, dell’industria, dell’edilizia, del riscaldamento e del raffrescamento e per la produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica;
  • Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili – viene precisato che “l’energia prodotta a partire da combustibili rinnovabili di origine non biologica è contabilizzata nel settore energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento o trasporti in cui è consumata”;
  • Progetti comuni tra gli Stati membri – inserite nuove scadenze per la definizione dei progetti;
  • Utilizzo dell’energia rinnovabile in edilizia – inserito nuovo articolo 15 bis sul tema;
  • Procedure per il rilascio autorizzazioni – il precedente articolo 16 viene sostituito da un nuovo articolo 16, 16bis, 16ter, 16quater, 16quinquies, 16sexies, 16septies che dettagliano diverse fattispecie autorizzative (dentro e fuori dalle zone di accelerazione per le energie rinnovabili, revisione di potenza, apparecchiature energia solare, pompe calore);
  • Agevolare l’integrazione nel sistema dell’energia elettrica da fonti rinnovabili - inserito nuovo articolo 20bis;
  • Utilizzo dell’energia rinnovabile nell’industria - inserito nuovo articolo 22bis;
  • Condizioni per la riduzione dell’obiettivo relativo all’uso di combustibili rinnovabili di origine non biologica nel settore industriale - inserito nuovo articolo 22ter;
  • Utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti – rivisti gli obblighi in capo ai fornitori tali per cui la quota di energia rinnovabile nel consumo finale di energia nel settore dei trasporti sia pari ad almeno il 29 % e la riduzione dell’intensità delle emissioni di gas a effetto serra pari ad almeno il 14,5 % entro il 2030;
  • Criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa – la Commissione precisa che in caso di utilizzo di rifiuti non differenziati, gli Stati membri possono obbligare gli operatori ad applicare sistemi di cernita di rifiuti non differenziati allo scopo di rimuovere i materiali fossili. La disposizione vale anche per i rifiuti che sono stati trasformati in un prodotto prima di essere trattati per ottenere biocarburante, bioliquido o combustibile da biomassa. Inoltre viene precisato che i combustibili da biomassa soddisfano i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra se utilizzati:
    • nel caso di combustibili solidi da biomassa, in impianti che producono energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 7,5 MW;
    • nel caso di combustibili gassosi da biomassa, in impianti che producono energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 2 MW;
    • nel caso di impianti che producono combustibili gassosi da biomassa con la portata media pari a oltre 200 m3 di metano equivalente/h (misurata in condizioni standard di temperatura e pressione, ossia 0 °C e pressione atmosferica di 1 bar) oppure ricalcolata in proporzione alla percentuale volumetrica di metano in caso di miscele.

Gli Stati membri possono applicare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra agli impianti con una potenza termica nominale totale o una portata di biometano inferiori;

  • Criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i combustibili rinnovabili di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato - inserito nuovo articolo 29bis;
  • Banca dati dell’Unione – inserito nuovo articolo 31bis che prevede che entro il 21 novembre 2024, la Commissione assicura l’istituzione di una banca dati dell’Unione per consentire il tracciamento dei combustibili rinnovabili liquidi e gassosi e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato.

   b.   Regolamento (UE) 2018/1999 (sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima), intervenendo in particolare sui riferimenti agli obbiettivi dell’UE al 2030, aggiornandoli alle nuove modifiche normative.

   c.   Direttiva n. 98/70/CE (sulla qualità della benzina e del combustibile diesel) intervenendo in materia di ambito di applicazione (che include ora i veicoli stradali, le macchine mobili non stradali (comprese le navi adibite alla navigazione interna quando non sono in mare), i trattori agricoli e forestali e le imbarcazioni da diporto quando non sono in mare. 

In materia ricordiamo che l’Associazione, tramite FEAD, è intervenuta in materia non solo nell’ambito della consultazione avviata dalla Commissione ma anche nei successivi confronti con Parlamento e Consiglio.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla Direttiva in allegato alla presente.

» 31.10.2023
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