Lo scorso ottobre 2023, la Commissione Europea ha adottato due regolamenti di esecuzione in materia di Emission Trading System: il Regolamento (UE) 2023/2122 che riguarda l’aggiornamento delle modalità con cui gli Stati membri comunicano le emissioni degli impianti soggetti alla disciplina dell’ETS e il Regolamento (UE) 2023/2441, recante le modalità di applicazione della direttiva sul contenuto e il formato dei piani in materia di neutralità climatica necessari per l’assegnazione gratuita delle quote di emissioni.
Si ricorda che la direttiva 2003/87/CE sull’Emission Trading System (ETS) istituisce un sistema di scambio per le quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione Europea e si basa sul principio del cosiddetto “chi inquina paga”, che obbliga gli impianti a richiedere un permesso per ogni tonnellata di CO2 che emettono. Per poter emettere gas a effetto serra, le aziende coinvolte devono quindi ottenere un’autorizzazione rilasciata dall’Autorità nazionale competente che assegna loro un numero di quote corrispondente alle emissioni e ogni dodici mesi i soggetti obbligati devono comunicare le proprie emissioni calcolate sull’anno solare precedente, certificate da un organismo indipendente. A tal proposito la normativa rimanda alla Commissione per l’adozione di atti di esecuzione per precisare le questioni riguardanti la comunicazione e la struttura dei piani per l’assegnazione delle quote.
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2122 (v. allegato 1), modifica il Regolamento (UE) 2018/2066 sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e dei dati di attività nel periodo di scambio di quote di emissione. La nuova normativa tiene conto degli ultimi aggiornamenti della disciplina ETS, includendo quindi i nuovi settori disciplinati e, per quanto d’interesse, include anche gli inceneritori di rifiuti urbani esclusivamente ai fini del monitoraggio, comunicazione, verifica e accreditamento delle emissioni.
Tale implementazione sarà in vigore dal 1° gennaio 2024. A riguardo, gli Stati membri dovranno presentare la comunicazione annuale delle emissioni sottoposta a verifica di ciascun impianto di incenerimento di rifiuti urbani alla Commissione entro il 30 aprile di ogni anno. Conformemente al Regolamento di esecuzione, entro il 31 marzo di ogni anno i gestori dovranno presentare all’autorità competente una comunicazione sulle emissioni annuali del periodo di comunicazione, concedendo quindi un mese di tempo per rivedere detta comunicazione e presentarla alla Commissione.
Inoltre il regolamento specifica che la Commissione dovrebbe fornire ulteriori indicazioni sulla presentazione dei dati di cui sopra alle autorità competenti nei documenti di orientamento pertinenti e dovrebbero essere stabiliti livelli per i dati di attività, prescrizioni minime di livello e un fattore di emissione del combustibile per gli impianti di incenerimento di rifiuti urbani. Inoltre la norma indica che dovrebbero essere apportati adeguamenti al contenuto minimo delle comunicazioni annuali delle emissioni per eliminare l’obbligo per gli impianti di incenerimento di rifiuti urbani di fornire il numero di autorizzazione, dato che detti impianti potrebbero non averne alcuno, nonché essere introdotto un obbligo per tali impianti di fornire i codici dei rifiuti pertinenti.
Si specifica infine che la normativa è indirizzata agli impianti che svolgono attività di combustione con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW e che la Commissione europea valuterà l’inserimento completo nel sistema ETS dell’UE degli impianti di incenerimento rifiuti entro il 2026.
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2441 (v. allegato 2) integra la direttiva 2003/87/CE sull’ETS la quale, tra le altre cose, impone a determinati gestori di stabilire piani in materia di neutralità climatica. Si tratta di una condizione che i gestori di impianti i cui livelli di emissione di gas a effetto serra sono superiori all’80° percentile dei livelli di emissione per i pertinenti parametri di riferimento di prodotto devono rispettare per poter beneficiare dell’assegnazione gratuita.
La Commissione, attraverso l’atto di esecuzione in oggetto, definisce gli elementi che i piani in materia di neutralità climatica dovranno contenere, ovvero:
Per quanto di interesse, si evidenzia che il regolamento indica che i piani in materia di neutralità climatica devono essere elaborati anche dagli operatori del teleriscaldamento che chiedono assegnazioni gratuite supplementari facoltative per i loro impianti in determinati Stati membri.
Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda ai Regolamenti riportati in allegato alla presente.