AssoAmbiente

Circolari

2023/303/SA-LAV/MI

Nel messaggio in oggetto, emanato dall’Istituto lo scorso 20 novembre, sono riportate le indicazioni concernenti le modalità di attuazione di un impegno risalente, per le aziende che applicano il CCNL 6.12.2016 come rinnovato il 9.12.2021 e il 18.5.2022, al mese di gennaio 2019.

Come noto, infatti, nell’ambito degli aumenti economici convenuti con l’accordo di rinnovo del 6.12.2016, nel prevedere la costituzione del Fondo di Solidarietà ai sensi dell’articolo 26 del d. lgs. n. 148/2015, le Parti stipulanti destinarono una quota aggiuntiva alla contribuzione di legge, in misura pari a € 10 mensili per ciascun lavoratore in forza, a tempo indeterminato e non in prova (cfr. circolare Assoambiente n. 216 del 21.12.2016).

Nell’ambito dello stesso accordo di rinnovo, inoltre, le Parti concordarono di destinare al Fondo di Solidarietà il 50% delle trattenute effettuate per malattie brevi e reiterate ai sensi dell’articolo 46, lettera c) del CCNL 6.12.2016, individuando una destinazione alternativa (E.G.R. o premio di produttività aziendale) “nelle more dell’avvio operativo del Fondo”

Nell’ambito delle varie fasi dell’iter di costituzione del Fondo di Solidarietà, anche in ossequio alle indicazioni dell’INPS, sia formali nelle circolari e nei messaggi in merito, sia informali in occasione delle riunioni del Comitato Amministratore, la scrivente Associazione non ha mancato di ricordare alle aziende la necessità di continuare ad accantonare gli importi relativi ai “contributi ulteriori”, la cui destinazione al Fondo era vincolata non solo in quanto prevista nel CCNL ma anche in quanto recepita dapprima nel Decreto Interministeriale del 9.8.2019 e successivamente nel recente Decreto di modifica emanato il 29 settembre u.s.

Ciò premesso, la circolare INPS n. 37/2022 aveva già chiarito la decorrenza dei “contributi ulteriori” sopra citati ai fini del versamento al Fondo (vedi circolare Assoambiente n. 89/2022 del 10.3.2022), con le seguenti modalità:

  • l’importo di € 10 è dovuto al Fondo a far data dall’entrata in vigore del Decreto istitutivo (ottobre 2019).

Permane quindi un periodo “scoperto”, decorrente da gennaio 2019 (data a partire dalla quale era dovuto il contributo ai sensi dell’Accordo 6.12.2016) a settembre 2019. Il corrispondente ammontare del periodo gennaio 2019-settembre 2019 (€ 90) non dovrà quindi essere versato al Fondo; 

  • per le somme trattenute nei casi di malattie brevi e reiterate invece, vale la data di “piena operatività del Fondo” (7 febbraio 2021): ciò significa che il 50% delle trattenute effettuate fino a tutto l’anno 2020 sono state correttamente destinate ad incremento dell’E.G.R. o del premio di produttività a marzo 2021, mentre il 50% delle trattenute operate nel 2021 e nel 2022, dovevano essere accantonate per successivo versamento al Fondo di Solidarietà. Impegno che cessa definitivamente a fine 2022 in attuazione dell’Accordo 27.12.2022 con cui le Parti hanno adeguato la disciplina del Fondo recependo le modifiche legislative di cui alla legge n. 234/2021 (vedi circolare Assoambiente n. 1/2023 del 3.1.2023).

Nel paragrafo 2 del Messaggio INPS sono riportate le modalità e le decorrenze temporali dei versamenti ulteriori citati.I contributi ulteriori sono destinati, per espressa volontà delle Parti (recepita nel Decreto istitutivo del Fondo, articolo 9, comma 5), ad erogare “prestazioni integrative, in termini di importo o di durate” della NASPI. In tale contesto, quindi, tali somme, seppur residuali rispetto al totale dei contributi che ciascuna azienda versa al Fondo, possono quindi svolgere un ruolo di sostegno al reddito in eventuali ipotesi di uscita anticipata dal lavoro.Si allegano alla presente il Messaggio INPS n. 4104 del 20 novembre u.s. e, per completezza, il precedente n. 3901 del 7 novembre scorso.

» 24.11.2023
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