AssoAmbiente

Circolari

2023/309/SAEC-EUR/CS

Il Consiglio europeo e i negoziatori del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico provvisorio (qui il link al comunicato stampa del Consiglio) sulla revisione della direttiva sulle emissioni industriali (IED) . Tale accordo, che fungerà da base di partenza per il confronto con la Commissione, non è stato ancora pubblicato.

Stando alle prime informazioni raccolte dalle associazioni europee di riferimento, nell’accordo viene prevista l’inclusione, nel campo di applicazione, della direttiva delle attività minerarie (estrazione e trattamento di minerali non energetici prodotti su scala industriale come ferro, rame, oro, nichel e platino). Inoltre, previa revisione e dopo adeguata proposta normativa da parte della Commissione, il campo di applicazione potrebbe essere esteso anche all’estrazione dei minerali industriali. 

Rispetto alle informazioni ricevute sui contenuti nell'accordo, segnaliamo in particolare:

  • Valori limite di emissione – viene introdotto il concetto di valori limite di prestazione ambientale (EPLV), che dovrà essere definito dalle autorità competenti nell’autorizzazione rilasciata agli impianti per poter operare. Il Consiglio e il Parlamento hanno concordato di rendere vincolanti al rilascio dell’autorizzazione i range di EPLV per tutte le risorse energetiche, ad eccezione dell'acqua, per la quale le autorità competenti potranno fissare obiettivi ad hoc. Inoltre tali valori saranno indicativi per le tecniche emergenti;
  • Istituzione dei permessi elettronici - la direttiva vigente prevede che gli Stati membri definiscano un meccanismo di registrazione per consentire agli impianti industriali di richiedere e ottenere un'autorizzazione, a condizione che rispettino determinati requisiti. I colegislatori hanno concordato di rendere tale sistema più efficiente e meno oneroso, introducendo l'obbligo per gli Stati membri di istituire un sistema di autorizzazioni elettroniche (e-permit), entro il 2035;
  • Applicazione – l’accordo invita gli Stati membri a stabilire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per coloro che violano le misure adottate nella direttiva. Tali sanzioni dovranno tenere conto della gravità e della durata dell'infrazione, dell'eventuale recidiva, nonché degli impatti su salute pubblica e ambiente. Dovranno includere sanzioni amministrative e, per le violazioni più gravi, ammende pari ad almeno il 3% del fatturato annuo dell'operatore. Inoltre gli Stati membri dovranno anche garantire che le persone abbiano il diritto di chiedere un risarcimento in caso di danni alla salute causati da una violazione delle norme nazionali di recepimento della direttiva;
  • Clausola di revisione – viene fissata al 2028 (e successivamente ogni cinque anni) la data per la prima valutazione sullo stato di attuazione della direttiva da parte della Commissione e la conseguente eventuale revisione.
     

Nel rimandare a successive comunicazioni per quanto riguarda aggiornamenti e la pubblicazione dell’accordo, rimaniamo a disposizione per ogni informazione.

» 01.12.2023

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